Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 150 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite trovano attuazione mediante l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. c), e 114 cod. proc. amm. Il presupposto è duplice: l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e la notifica del titolo stesso all’Amministrazione debitrice, con il decorso del termine dilatorio previsto dal D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine, il giudice ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La nomina del commissario, di regola, esclude allo stato la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.

Il Fatto

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 221 del 23 agosto 2023. Con quella pronuncia la Regione Molise era stata condannata a pagare una somma a titolo di risarcimento per i danni cagionati a un autoveicolo di proprietà dell’istante in occasione di un sinistro stradale, determinato dall’improvvisa presenza sulla sede stradale di un cinghiale selvatico di grandi dimensioni.

Il Giudice di Pace aveva riconosciuto un concorso di colpa a carico dell’attore, liquidando la complessiva somma di euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale dalla data del sinistro fino al soddisfo. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva presso la sede regionale il 1° settembre 2023 ed è stato dichiarato definitivo con attestazione di passaggio in giudicato del 24 aprile 2024. Perdurando l’inadempimento, il ricorrente ha adito il TAR chiedendo la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione, riscontrando l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dall’ufficio competente e l’avvenuta notifica del titolo alla Regione. Ha quindi richiamato il termine dilatorio di cui al D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo.

Sul punto il Tribunale ha precisato che, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario. Ai fini dell’ottemperanza è sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale.

Quanto all’ambito del rimedio, il Collegio ha escluso dubbi sulla ricomprensione della sentenza di condanna del giudice ordinario nell’azione di ottemperanza, in forza del combinato disposto degli artt. 112, comma 1, lett. c), e 114 cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione debitrice non aveva provveduto al pagamento nonostante il decorso del termine dilatorio e la sussistenza dei presupposti di legge. Il TAR ha quindi ordinato alla Regione di pagare le somme riconosciute nel giudicato, comprensive degli interessi e della rivalutazione, oltre alle spese di registrazione documentate in corso di causa, fissando il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione, con facoltà di delega a un funzionario qualificato del medesimo Servizio; il commissario deve attivarsi su istanza della parte e provvedere in ulteriori trenta giorni. Il Collegio ha infine escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della nomina commissariale, salva diversa valutazione su apposita nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state liquidate in euro 600,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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