Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2726 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che liquida l’equa riparazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato: esso costituisce pertanto titolo ammissibile nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorsi il termine di centoventi giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’ulteriore termine di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento è inottemperante. In caso di perdurante inerzia va nominato commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di governo e dei capi dipartimento, senza riconoscimento di compenso. Nel giudizio di ottemperanza sono liquidabili solo le spese funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle di precetto o di esecuzione forzata.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli un decreto che condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo ex legge n. 89/2001 pari a 600,00 euro, oltre interessi dal decreto al soddisfo. Il provvedimento è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non è stato impugnato, divenendo definitivo.
Decorsi i termini di legge senza alcuna liquidazione, il creditore ha inoltrato la documentazione richiesta e ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza provare l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione passiva e dell’individuazione del giudice competente. Richiamando gli artt. 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, cod. proc. amm., unitamente all’art. 3, comma 2, legge n. 89/2001, il Tribunale conferma che il Ministero della Giustizia è il soggetto tenuto all’esecuzione e che il ricorso è correttamente proposto davanti al giudice amministrativo.
Sul piano dell’ammissibilità, il TAR ribadisce che il decreto emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 esplica efficacia di giudicato e costituisce titolo esecutivo. Il Collegio verificata l’integrale decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e di quello ulteriore previsto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 208/2015, rileva l’assenza di qualsiasi prova dell’avvenuto adempimento. Sul punto richiama il principio generale in tema di prova dell’adempimento, citando Cass. S.U. n. 12533/2001. Ne deriva l’accoglimento della domanda esecutiva.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale applica il comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001: l’ausiliario va individuato in un dirigente amministrativo dell’amministrazione soccombente, designato dal Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, con esclusione dei titolari di incarichi di governo, dei capi dipartimento e dei dirigenti generali. Il compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, cosicché nessun compenso è liquidabile.
Sul regime delle spese del giudizio di ottemperanza, la sentenza distingue le voci funzionali all’introduzione del giudizio — pubblicazione, esame e notifica della sentenza, atti accessori, diffida — da quelle non dovute, come le spese di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. La liquidazione è operata secondo il d.m. n. 55/2014, senza le maggiorazioni art. 4, commi 1-bis e 8, data la serialità e la modesta complessità della causa. Il Ministero è condannato al pagamento di 1.000,00 euro, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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