La reiterazione dell’istanza di accesso è ammissibile solo per i documenti sopravvenuti (TAR Sardegna n. 880 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere reiterato dal cittadino, dopo un diniego non impugnato, solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, ovvero a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante legittimante l’accesso. Qualora tali elementi di novità non ricorrano e l’istanza si limiti a reiterare la precedente, l’amministrazione può legittimamente ribadire il proprio diniego con una determinazione dal carattere meramente confermativo, non autonomamente impugnabile. I documenti sopravvenuti alla prima istanza, ancorché appartenenti alla medesima tipologia di quelli già richiesti, costituiscono oggetto autonomo e diverso, per i quali il precedente diniego non può essere opposto. Nell’accesso difensivo, né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo devono svolgere alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice che aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari una sentenza favorevole di condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’assunzione a tempo indeterminato, aveva presentato una prima istanza di accesso per documentare il trattamento giuridico ed economico del dipendente ministeriale controinteressato, al fine di difendersi nell’appello proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza. Il diniego opposto a tale istanza non era stato impugnato.
In vista dell’udienza di merito, la ricorrente presentava una nuova istanza di accesso, aggiornando il novero dei documenti richiesti (Certificazioni uniche e buste paga fino all’attualità) e illustrando più diffusamente le ragioni difensive, con specifico riferimento all’eccezione ministeriale di sopravvenuta carenza di interesse per la percepita retribuzione presso altra amministrazione. Il Ministero respingeva l’istanza qualificandola come meramente confermativa del precedente diniego, divenuto inoppugnabile. Avverso tale determinazione la ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata, espressa da Cons. Stato, Ad. plen. n. 7 del 2006 e confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 3289 del 2025, secondo cui la reiterazione dell’istanza di accesso è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante; in mancanza, il nuovo diniego ha carattere meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile.
Il Tribunale esclude che la ricorrente abbia posto a fondamento della seconda istanza un interesse legittimante diverso da quello fatto valere in precedenza: la più ampia esplicazione delle ragioni difensive, con riferimento all’eccezione di carenza di interesse, costituisce una mera illustrazione delle medesime ragioni, non un elemento di novità idoneo a fondare una rinnovata valutazione della pretesa ostensiva per l’intera documentazione richiesta.
Quanto all’oggetto, il Collegio ritiene che i documenti sopravvenuti rispetto alla prima istanza — Certificazione unica anno 2025 e buste paga di periodi successivi — siano documenti diversi, autonomi e relativi ad altro periodo temporale, mai richiesti in precedenza; per essi il Ministero non può opporre il precedente diniego, poiché la loro richiesta non costituisce una reiterazione, ma una nuova istanza avente ad oggetto atti che non esistevano o non erano stati ancora formati al momento del primo diniego.
Per tali documenti effettivamente nuovi, il Tribunale ritiene sussistente il nesso di strumentalità difensiva, essendo evidente il collegamento con la necessità di fronteggiare l’eccezione di difetto di interesse relativa al trattamento retributivo. Richiamando Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4, il Collegio esclude che l’amministrazione o il giudice amministrativo possano sindacare oltre la scelta difensiva della ricorrente, nella specie non ravvisandosi un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.
Il ricorso è accolto solo in parte: è ordinato al Ministero di consentire l’accesso ai soli documenti sopravvenuti entro trenta giorni, mentre resta fermo il diniego per i documenti già richiesti e coperti dal precedente provvedimento non impugnato. Le spese sono compensate per la soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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