Ottemperanza per il bonus docenti: il giudice amministrativo non può essere scavalcato da questioni di competenza interna (TAR Abruzzo n. 13 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato che riconosce il beneficio della Carta Elettronica del Docente, l’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di un altro organo del medesimo Ministero. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in Legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in sostituzione dell’Amministrazione inerte.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro una sentenza che riconosceva il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati, ai sensi dell’art. 1, commi 121 ss., L. n. 107/2015. A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a dare esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Tale norma, pur calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con i necessari adattamenti. In particolare, il Tribunale ha chiarito che il riferimento al “titolo esecutivo” non impone la spedizione in forma esecutiva, posto che l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale formalità nel giudizio di ottemperanza.
Quanto alla possibilità per l’Amministrazione di eccepire la propria incompetenza interna, il TAR ha richiamato l’art. 6, comma 1, lett. e), L. n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Da ciò discende che l’organo intimato non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato invocando la competenza di altro ufficio del medesimo Ministero.
Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che il Ministero provveda all’accredito delle somme in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro i successivi quarantacinque giorni.
Il Tribunale ha infine escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., tenuto conto dell’esiguo importo e della produzione di interessi già prevista dalla sentenza ottemperanda. Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Considerata la serialità del contenzioso, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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