Ottemperanza e cessata materia del contendere per pagamento sopravvenuto (TAR Puglia n. 1264 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso. Il giudice dichiara l’improcedibilità quando l’amministrazione abbia adempiuto al giudicato prima della decisione, privando di interesse la domanda di esecuzione. La compensazione delle spese può essere disposta in presenza della richiesta della parte e della sopravvenienza dell’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, ha proposto ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2580/2024 del Tribunale Civile di Lecce, Sezione Commerciale, pubblicata il 17.7.2024, notificata il 23.7.2024 e mai impugnata. Il giudice civile, nel capo 3) del dispositivo, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei difensori costituiti, liquidate in € 98,00 per esborsi ed € 1.190,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Il ricorrente ha dedotto l’ottemperanza del solo capo 2) del dispositivo e la persistente inesecuzione del capo 3), chiedendo la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dopo il giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha depositato la dichiarazione di rinuncia e consenso del secondo difensore e il movimento bancario attestante l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del processo, il Ministero della Giustizia ha corrisposto quanto dovuto in favore del ricorrente. La prova documentale del pagamento è stata acquisita agli atti, unitamente alla dichiarazione resa a verbale dal difensore in Camera di Consiglio.
Su questa base il Tribunale ha qualificato la sopravvenienza come soddisfazione integrale della pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza. È venuto meno, dunque, l’interesse alla pronuncia di esecuzione del giudicato: il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
La decisione applica l’art. 114 cod. proc. amm. nella parte in cui disciplina il ricorso di ottemperanza avverso gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’avvenuta esecuzione del giudicato e ne dichiara l’improcedibilità quando la pretesa risulti soddisfatta prima della decisione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la richiesta formulata in tal senso dal difensore del ricorrente e la stessa sopravvenienza dell’adempimento. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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