Custodia armi legittima nel rinnovo del porto di fucile (TAR Toscana n. 423 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di diffide e prescrizioni generiche nel provvedimento che accoglie l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia rientra nell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione e non integra un giudizio di inaffidabilità del richiedente. Tali clausole, correlate alla corretta detenzione e custodia delle armi, sono legittime quando trovano fondamento nell’istruttoria esperita e nella valutazione delle condotte riferibili a un procedimento penale pendente, anche poi archiviato. L’assenza di un provvedimento sfavorevole esclude il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, perché l’Amministrazione ha analizzato in concreto la vicenda e ha comunque ritenuto il richiedente idoneo. La mera esistenza di una notizia di reato, di per sé, non è idonea a fondare un giudizio negativo, ma nemmeno rende illegittimo il richiamo agli obblighi del detentore di armi.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza ha impugnato, davanti al TAR Toscana, il decreto con cui il Prefetto di Pistoia aveva respinto il ricorso gerarchico e il provvedimento con cui il Questore aveva autorizzato il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia. Nel corpo di quest’ultimo erano state inserite una diffida all’esatta e scrupolosa osservanza delle comuni regole di convivenza civile, delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico e delle norme sulla custodia delle armi, nonché prescrizioni volte a garantire che la custodia avvenisse con idonee cautele, anche in ambito familiare, con accesso al solo detentore.
Il ricorrente ha contestato la legittimità di tali clausole per violazione di legge, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che le prescrizioni sarebbero state introdotte recependo acriticamente la segnalazione di un’indagine penale, poi definita con archiviazione, e che la condotta era episodica e di incerta rilevanza penale. La Prefettura e la Questura hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenendo le clausole prive di autonoma lesività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione delle clausole contestate: si tratta di prescrizioni dirette a evidenziare l’obbligo di tenere un comportamento conforme alla legge, non di un giudizio negativo sulla persona.
Il Tribunale ha verificato l’istruttoria svolta dall’Amministrazione. Le clausole traevano origine da un controllo nel quale era emersa l’esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, scaturito da una conflittualità con i vicini di casa e poi archiviato per mancanza di rilievo penale delle condotte. Secondo il Collegio, la Questura non si è limitata a prendere atto della notizia di reato: ha analizzato in concreto la situazione e ha accolto l’istanza proprio sul presupposto che il richiedente offrisse piena garanzia in ordine alla detenzione e al porto delle armi.
Da qui la conclusione sulla insussistenza dei vizi dedotti. L’Amministrazione non ha ritenuto sussistente alcun rischio di abuso delle armi, non ha giudicato il ricorrente pericoloso e non ha ravvisato una personalità o una condotta di vita incompatibile con l’uso delle armi. Si è limitata a reiterare prescrizioni generiche, correlate a una corretta detenzione, senza emettere alcuna determinazione sfavorevole.
L’inserimento di dette prescrizioni in un provvedimento che accoglie l’istanza rientra, per il Tribunale, nell’espressione del potere discrezionale e va correlato all’istruttoria esperita e alla valutazione delle condotte riferite al procedimento penale pendente a quel tempo. In presenza di un conflitto palese e incontestato con i vicini, la Questura ha ritenuto opportuno ricordare gli obblighi che gravano sul detentore di armi.
Il ricorso è stato pertanto respinto. La particolarità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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