Riserva nei concorsi pubblici per il servizio civile nazionale: applicabilità solo ai bandi successivi (TAR Lazio n. 12708 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme legislative o regolamentari sopravvenute in materia di ammissione, valutazione dei titoli o svolgimento delle procedure concorsuali non trovano applicazione ai concorsi già banditi alla data della loro entrata in vigore, salvo che la legge disponga diversamente. Il partecipante che intende far valere un titolo di riserva deve allegarlo in domanda o, al più tardi, prima della pubblicazione della graduatoria finale; il titolo prodotto tardivamente, in un momento successivo all’approvazione della graduatoria, non può essere valutato, poiché il soccorso istruttorio presuppone almeno l’allegazione del titolo nella domanda e il suo riconoscimento comporterebbe un’alterazione della par condicio tra i concorrenti.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria (CDC A050), impugnava la graduatoria dei vincitori e degli idonei e gli atti consequenziali, lamentando il mancato riconoscimento della riserva prevista per l’espletamento del servizio civile nazionale nel periodo 2015/2016. A fondamento del ricorso, il candidato deduceva la violazione dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, che ha equiparato il servizio civile nazionale al servizio civile universale ai fini della riserva nei pubblici concorsi, e il difetto di istruttoria per la mancata attivazione del soccorso istruttorio. L’amministrazione resistente aveva respinto l’istanza di autotutela, rilevando che la domanda di partecipazione non conteneva alcuna indicazione circa il possesso del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio pacifico in giurisprudenza secondo cui le disposizioni normative sopravvenute non si applicano alle procedure concorsuali in itinere, che restano disciplinate dalle norme vigenti al momento del bando, salvo che la legge disponga diversamente. L’art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, entrato in vigore il 15 marzo 2025, non conteneva alcuna clausola di applicabilità ai concorsi già indetti, sicché l’amministrazione non era tenuta a modificare le regole della procedura per richiedere l’allegazione del titolo di riserva.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha evidenziato l’esistenza di un preciso onere in capo al partecipante di allegare il titolo in domanda o, al più tardi, prima della pubblicazione della graduatoria. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dichiarato alcun titolo di riserva in sede di domanda e aveva atteso quasi tre mesi dopo l’approvazione della graduatoria prima di presentare l’istanza di autotutela, pur essendo consapevole della possibile rilevanza del servizio prestato sin dall’entrata in vigore della norma. Il Collegio ha inoltre rilevato che in casi analoghi i ricorrenti avevano dichiarato in domanda il titolo di riserva vantato (cfr. TAR Lazio, IV-ter, n. 12019/2025; III-bis, n. 2525/2026).
Il soccorso istruttorio, ha precisato il Tribunale, non può essere invocato per sanare l’omessa allegazione del titolo, poiché presuppone almeno la sua indicazione nella domanda di partecipazione. Riconoscere un dovere di soccorso che consenta di ammettere, successivamente all’approvazione della graduatoria, la dichiarazione di un nuovo titolo mai allegato determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9387/2023). La produzione tardiva del titolo, in un momento in cui la procedura si era conclusa, non può pertanto essere valutata dall’amministrazione, prevalendo le esigenze di parità del confronto competitivo e di stabilità degli atti amministrativi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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