Accesso agli atti tardivo e termine decadenziale per l’impugnazione dell’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 247 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla conoscenza dell’esito, salvo che l’operatore abbia proposto tempestivamente istanza di accesso agli atti: solo in tal caso il termine di impugnazione si dilata a quarantacinque giorni. L’istanza ostensiva deve essere presentata entro quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, secondo il principio di autoresponsabilità del concorrente; la sua proposizione tardiva non consente di beneficiare della dilazione e non rimette in termini l’offerente. La sospensione feriale opera esclusivamente per i termini di natura processuale e non si estende al termine procedimentale dei quindici giorni per l’accesso. Il ricorso notificato oltre il termine così computato è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune di Salò indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e domiciliare, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della verifica di anomalia, la stazione appaltante esclude il primo classificato e, verificata la congruità dell’offerta del secondo, aggiudica il servizio con determinazione n. 519 del 9.08.2024. Il contratto viene stipulato il 14.11.2024.
La ricorrente, terza classificata, impugna l’aggiudicazione chiedendo l’annullamento, il subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia e, in subordine, il risarcimento del danno. I resistenti eccepiscono l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. n. 36/2023, che fissa in trenta giorni il termine per impugnare, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma. Rileva che le disposizioni sugli obblighi di pubblicazione non regolano espressamente l’ipotesi di mancata immediata disponibilità della documentazione.
Richiamata la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria (n. 12 del 2.7.2020) resa sotto il previgente codice, il TAR ritiene che quelle soluzioni ermeneutiche restino applicabili anche dopo la novella. La regola è l’impugnazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione; la possibilità di sommare l’ulteriore termine di quindici giorni presuppone, quale condizione imprescindibile, la tempestività dell’istanza ostensiva, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
Quanto alla sospensione feriale, il Collegio ne esclude l’applicazione al termine procedimentale dei quindici giorni per l’accesso, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 854 del 26.1.2024: esso inerisce a un’attività procedimentale e non ha natura processuale.
Applicando tali coordinate al caso, la ricorrente ha appreso l’esito il 9.08.2024, ha trasmesso l’istanza di accesso il 3.09.2024 — venticinquesimo giorno — e ha notificato il ricorso solo il 10.10.2024. L’istanza, quindi, non era tempestiva e non poteva attivare la dilazione. Né rileva la comunicazione automatica del 27.08.2024, poiché a quella data il termine breve era già spirato. Il ricorso è pertanto tardivo e viene dichiarato irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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