Concorso pubblico e valutazione dei titoli: preminenza dell’interesse alla continuità del servizio (TAR Molise n. 44 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la valutazione del danno grave e irreparabile deve essere condotta alla luce del bilanciamento tra gli opposti interessi in conflitto. L’interesse dell’Amministrazione ad assicurare la continuità del servizio è preminente rispetto all’interesse del ricorrente alla sospensione degli atti concorsuali, tanto più quando i controinteressati siano già stati assunti e abbiano stipulato i contratti individuali di lavoro. La mancata specifica considerazione dell’attività professionale dedotta dal ricorrente quale vizio dell’Avviso pubblico configura, altresì, un profilo di possibile tardività dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante ad una procedura concorsuale bandita dalla Regione per l’assunzione di istruttori, impugnava gli atti della procedura e, in particolare, l’Avviso pubblico, i verbali della Commissione esaminatrice e le determinazioni dirigenziali di approvazione della graduatoria e di inquadramento nei ruoli regionali. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente censurava la mancata o erronea valutazione della propria attività professionale, deducendo l’illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove. La Regione e le controinteressate, risultate vincitrici, si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione dell’Avviso pubblico. La lesione sarebbe, infatti, già derivata dalla natura autoapplicativa delle clausole del bando che non avrebbero specificamente considerato l’attività professionale del ricorrente, con la conseguenza che l’impugnazione avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso l’atto originario. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto di non pronunciarsi sul punto in via definitiva, limitandosi a dare atto del rilievo ex officio ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
Nel merito dell’istanza cautelare, il Tribunale ha osservato che la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati non risultava assistita dal requisito del danno grave e irreparabile, in mancanza di elementi sufficienti a integrarne i presupposti.
Il Collegio ha posto in rilievo la circostanza che i controinteressati erano stati frattanto assunti dalla Regione, avendo stipulato i relativi contratti individuali di lavoro. In tale quadro, il bilanciamento degli opposti interessi ha condotto il Tribunale a ritenere preminente l’interesse dell’Amministrazione a garantire la continuità del servizio connesso al potenziamento dei centri per l’impiego, sacrificabile solo a fronte di una lesione grave e irreparabile che non era stata dimostrata.
Infine, il Tribunale ha evidenziato che le censure formulate dal ricorrente, in particolare in ordine alla valutazione dei titoli, avevano formato oggetto di puntuali controdeduzioni da parte della difesa pubblica e delle controinteressate, circostanza che ha ulteriormente corroborato il diniego della misura cautelare, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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