Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 584 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il difensore che ha ottenuto la distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. è l’unico soggetto legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo, instaurandosi tra lui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. L’accoglimento del ricorso per ottemperanza non può pertanto estendersi alle spese distratte nel titolo ottemperando. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Con la sentenza n. 163/2024 il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27 agosto 2024, ed è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 24 giugno 2024.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito dinanzi al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Tribunale opera però una precisazione di rilievo: l’accoglimento non si estende alle spese distratte nella sentenza ottemperanda. In virtù del provvedimento di distrazione emesso ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., tra il difensore e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore.
Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041 e TAR Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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