Contributo unificato dovuto dal soccombente anche con compensazione delle spese (Cons. Stato n. 9604 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo unificato costituisce obbligazione ex lege posta a carico della parte soccombente, non compresa nella compensazione delle spese di lite e non bisognosa di specifica statuizione del giudice. Qualora sopravvenga nel corso del giudizio un’attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che implica accertamento nel merito del rapporto controverso e non ha valenza meramente processuale. In mancanza di accordo espresso sulla compensazione, la definizione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con condanna della parte che ha soddisfatto la pretesa solo dopo l’introduzione del giudizio. Il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa è previsto dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 anche in ipotesi di compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore antistatario e cessionario del credito in forza di procura alle liti, ha agito in proprio ex art. 86 cod. proc. pen. — rectius art. 86 cod. proc. civ. — per la ripetizione del contributo unificato del doppio grado di giudizio, anticipato per l’ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato che, pur compensando le spese, aveva accolto l’appello avverso una pronuncia del TAR Puglia.
La sentenza da ottemperare era stata notificata al Comune soccombente, con procura comprensiva della cessione del credito. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e trasmessa ulteriore diffida, il credito restava inevaso. Il Comune ha poi corrisposto quanto dovuto dopo l’instaurazione del giudizio, donde la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta in corso di causa e dichiara la cessazione della materia del contendere. Richiama il principio per cui tale declaratoria opera quando una successiva attività amministrativa sia pienamente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 3378 del 2019).
La pronuncia non ha valenza meramente processuale: contiene l’accertamento del rapporto controverso e della pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024). Su tale premessa si innesta la questione delle spese, risolta applicando il criterio della soccombenza virtuale.
In mancanza di accordo espresso sulla compensazione, il giudice non può esimersi dal verificare le ragioni della parte che ha visto soddisfatta la propria pretesa solo dopo l’introduzione del giudizio (Cons. Stato, sez. III, n. 1262 del 2016; Cons. Stato, sez. V, n. 3348 del 2015). Le spese sono quindi poste a carico del Comune, avuto riguardo alla ritualità del ricorso, proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni, e alla sua fondatezza.
Il punto centrale attiene al contributo unificato. Richiamando proprie recenti pronunce (Cons. Stato, sez. V, n. 7090 del 2024 e n. 4821 del 2023), il Collegio osserva che l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede il rimborso in favore della parte vittoriosa anche in caso di compensazione, trattandosi di obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice quanto alla compensazione e alla determinazione dell’ammontare (Cons. Stato, sez. III, n. 473 del 2014; Cons. Stato, sez. V, n. 6587 del 2018).
Il pagamento del contributo è dunque dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, senza necessità di esplicita pronuncia di condanna. Il ricorso è pertanto definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna del Comune alla refusione delle spese, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte
- Art. 86 c.p.p. – Richiesta di esclusione del responsabile civile