Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per mancata attuazione del PDP (TAR Lazio n. 14284 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del provvedimento di non ammissione alla classe successiva di uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), qualora nel corso del giudizio l’alunno superi l’anno scolastico, il ricorso deve essere dichiarato cessato dalla materia del contendere, non potendo residuare un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito. La declaratoria di cessazione non esclude la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in base al principio della soccombenza virtuale, quando la fondatezza della domanda sia ragionevolmente desumibile dagli atti e dal comportamento processuale delle parti. La mancata attuazione delle misure previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’assenza di misure dispensative, strumenti compensativi e tempi aggiuntivi integrano profili di illegittimità del provvedimento di scrutinio finale.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore iscritto al Liceo Classico di Roma, indirizzo Linguistico, con DSA formalmente certificati e PDP condiviso con la famiglia e gli specialisti, impugnava il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, adottato all’esito dello scrutinio finale del 6 settembre 2025, a causa dell’insufficienza riportata in matematica. La scuola aveva attivato solo in parte le misure di sostegno previste dal PDP, in particolare la personalizzazione qualitativa delle verifiche nella materia critica. All’esito della prova di recupero del debito formativo, l’alunno non era stato ammesso alla classe terza, con conseguente ripetizione dell’anno scolastico. La ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la violazione della legge n. 170/2010 e del DM n. 5669/2011, la mancata effettiva attuazione del PDP, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata ostensione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, all’esito dell’udienza pubblica dell’8 luglio 2026, ha rilevato che la difesa di parte ricorrente aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il minore aveva superato la classe successiva, alla quale era stato ammesso con riserva in virtù dell’accoglimento dell’istanza cautelare. L’Amministrazione, non costituita in udienza, non aveva nulla opposto. Il Collegio, richiamato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, non residuando un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna è stata disposta pur in assenza di una pronuncia sul merito, in ragione della fondatezza sostanziale della domanda, desumibile dalla documentazione versata in atti e dal precedente accoglimento dell’istanza cautelare, che aveva rilevato la mancata adozione di misure dispensative, di strumenti compensativi e di tempi aggiuntivi come previsti dal PDP.
La sentenza, infine, ha ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa e ha disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.