Espulsione pregressa ostativa all’emersione dal lavoro irregolare (TAR Campania n. 4861 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, l’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, esclude dall’ammissione alla procedura i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. La causa ostativa opera in modo vincolato e non è rimossa dal successivo ingresso in Italia autorizzato per la partecipazione a un procedimento penale, poiché l’art. 17 d.lgs. n. 286/1998 non annulla l’espulsione ma consente la presenza sul territorio solo per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il provvedimento prefettizio di rigetto è legittimo anche quando la motivazione richiami in modo sintetico le informazioni rese dal dichiarante, essendo l’esito dell’istruttoria predeterminato dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato, ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare. Il Prefetto della Provincia di Napoli, con provvedimento del 22 gennaio 2022, notificato il giorno successivo, aveva respinto l’istanza. Motivo principale del rigetto: un’espulsione emessa nei confronti dell’interessato nel novembre 2017.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo l’assenza dei presupposti e il difetto di motivazione. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 406 del 2022 e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 14 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la motivazione già posta a base della reiezione cautelare. Il perno argomentativo è l’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020, che esclude espressamente dalla procedura i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.
Nel caso concreto il dato è incontestato: il ricorrente era stato destinatario di un’espulsione nel 2017 ed era stato accompagnato alla frontiera, facendo ritorno nel Paese di origine. Il ricorso stesso riconosceva tali circostanze. La causa ostativa è quindi integrata e l’Amministrazione non disponeva di margini valutativi.
Il ricorrente opponeva il successivo ingresso in Italia nel 2018, motivato dalla pendenza di un procedimento penale davanti al Tribunale di Napoli. Il TAR ha escluso che tale circostanza valga a rimuovere l’ostacolo. La speciale ipotesi di rientro dell’art. 17 d.lgs. n. 286/1998 non fa venir meno l’espulsione: è preordinata a consentire la partecipazione al procedimento giurisdizionale o il compimento di atti che richiedono la presenza dell’interessato, ed è limitata al tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa.
Quanto al difetto di motivazione, il ricorrente lamentava il generico riferimento, nel preambolo del provvedimento, a “informazioni inadeguate” rese in relazione alla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990. La censura è stata respinta. Il Collegio ha valorizzato l’esito vincolato cui era tenuta l’Amministrazione per effetto della causa ostativa di legge: il contenuto partecipativo non poteva incidere su un esito predeterminato dal legislatore.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione del complesso della vicenda. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Nota della Redazione
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