Cessazione della materia per tardiva ottemperanza e soccombenza virtuale dell’amministrazione (TAR Abruzzo n. 712 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la piena soddisfazione della pretesa azionata, documentata dall’amministrazione e confermata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Se l’ottemperanza al giudicato interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione versa in soccombenza virtuale e va condannata alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione tiene conto dello scaglione di valore e può essere ridotta in presenza di contenzioso seriale.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Ministero si costituisce e documenta di aver accreditato la somma dovuta. La ricorrente conferma di aver ottenuto il beneficio e conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta, sia dalla documentazione versata in atti sia dall’espressa dichiarazione di parte ricorrente. Da tale accertamento deriva la cessazione della materia del contendere.
Il profilo di maggiore interesse riguarda le spese. L’amministrazione ha ottemperato solo a seguito della proposizione del ricorso in ottemperanza: ciò integra la sua soccombenza virtuale e giustifica la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Il Collegio richiama sul punto Cons. di Stato, VII, n. 5859/2025.
La liquidazione avviene secondo lo scaglione di riferimento, fino a 5.000,00 euro, con una riduzione al 50%. La ragione è dichiarata espressamente: si tratta di ricorso di natura seriale, come dimostra il ruolo di udienza, che annovera diverse decine di ricorsi analoghi in materia di “carta docenti”, molti dei quali patrocinati dallo stesso difensore.
Le spese sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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