Porto d’armi e frequentazioni controindicate: irrilevante l’estraneità ai pregiudizi dei terzi (TAR Calabria n. 325 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia alla detenzione e al porto d’armi, la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia costituisce elemento di rilievo nella valutazione di affidabilità del richiedente. Il giudizio prognostico negativo può fondarsi su tali frequentazioni anche quando il richiedente sia personalmente immune da mende. Ciò che rileva non è la riferibilità soggettiva dei pregiudizi dei terzi né la conoscenza che il richiedente ne abbia, bensì il rischio che l’arma, quantunque legittimamente detenuta, possa essere appresa da soggetti controindicati e impropriamente utilizzata. L’amministrazione non è tenuta a esplicitare concretamente le ragioni del pericolo di abuso una volta segnalato l’esito dei controlli. In sede di soccombenza virtuale, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la condanna alle spese secondo l’esito che il processo avrebbe avuto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Cosenza il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento ex legge n. 241/1990, l’amministrazione ha rigettato l’istanza rilevando controindicate frequentazioni emergenti da controlli di polizia. In tre occasioni, distribuite nell’arco di circa quattro anni, il richiedente era stato trovato in auto in compagnia di soggetti gravati da violazioni amministrative per uso personale di stupefacenti, deferimenti per lesioni e violazioni del codice della strada. Un’analoga segnalazione riguardava un congiunto convivente.
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 110/1975 e degli artt. 1, 5, 11, 42 e 43 TULPS, eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto di essere immune da mende e di non poter subire conseguenze per le vicende giudiziarie di terzi. Nel corso del giudizio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Richiama l’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso argomenti di prova della carenza di interesse. La dichiarazione di parte, non opposta dall’amministrazione sul punto, rende evidente la sopravvenuta carenza.
Sulle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale: occorre liquidare le spese secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo, apprezzato con sommaria delibazione del merito. La delibazione conduce a ritenere infondate le doglianze del ricorrente.
Il Tribunale richiama il principio per cui la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia ha rilievo nella valutazione di affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, pur quando si tratti di porto di fucile per uso caccia, potendo dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4488 del 26.10.2016).
Nel caso concreto il provvedimento dà conto dei controlli e della loro distribuzione temporale. Il ricorrente non ha contestato il dato fattuale dei controlli in sede procedimentale. La sua tesi della risalenza nel tempo delle violazioni dei terzi realizza una impropria parcellizzazione: è proprio la numerosità dei controlli, distribuiti su un arco significativo, a far inferire l’attitudine ad accompagnarsi con soggetti controindicati. L’evidente casualità dei controlli rende non irragionevole ipotizzare che la frequentazione sia abituale. Essere controllato in auto con i medesimi soggetti in più occasioni è indice di non casualità del rapporto e di una certa confidenza.
Il Collegio ritiene irrilevante l’argomento dell’ignoranza delle vicende di polizia dei terzi: il nodo non è il grado di conoscenza dei pregiudizi, ma l’esistenza di un rischio che l’arma possa essere appresa, anche episodicamente, per un uso improprio. In ottica di prevenzione e non di sanzione, la valutazione prescinde dall’imputabilità o dalla riferibilità soggettiva di specifici fatti. Quanto alla mancata indicazione dei nominativi, il ricorrente ha esercitato i diritti partecipativi senza nulla osservare e senza chiedere accesso ai documenti. Sussistono quindi i presupposti per la condanna alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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