Cessazione parziale della materia e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Liguria n. 317 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere postula la soddisfazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo. Diversamente, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse si configura quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione dell’interesse dell’attore, anche per effetto di un nuovo provvedimento non integralmente satisfattivo. Se l’amministrazione riconosce solo in parte la pretesa, la cessazione è parziale ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., e per il resto va dichiarata l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La parziale soccombenza virtuale giustifica la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Un primo luogotenente della Marina Militare ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità e ha negato l’equo indennizzo. Per una patologia il Ministero aveva dichiarato il non luogo a pronunciarsi, per le altre due aveva escluso il nesso causale con il servizio.
Nel corso del giudizio l’amministrazione, acquisiti nuovi pareri del Comitato di Verifica e un nuovo accertamento della Commissione Medica Ospedaliera, ha annullato in autotutela il provvedimento gravato. Con il nuovo decreto ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di due infermità, ha confermato il diniego per la terza e ha respinto l’equo indennizzo per tutte e tre. Il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta soddisfazione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La prima richiede che l’interesse sostanziale sia stato pienamente soddisfatto e che il bene della vita sia stato conseguito, così da rendere inutile la decisione. La seconda opera quando il sopravvenuto assetto sia ostativo alla realizzazione della pretesa, anche per effetto di un atto non integralmente satisfattivo.
Sul punto il TAR richiama un indirizzo pretorio consolidato, esemplificato da Cons. St., sez. V, n. 7571 del 2022, Cons. St., sez. VI, n. 2224 del 2021, Cons. St., sez. V, n. 2056 del 2014 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 3702 del 2023.
Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio rileva che la pretesa azionata è stata soddisfatta solo in parte. L’atto rieditato ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di due infermità, ma ha negato la terza patologia e non ha concesso l’equo indennizzo. Ne deriva che la cessazione della materia del contendere è parziale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Per la parte residua il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio fonda la statuizione su due ragioni concorrenti: la dichiarazione del ricorrente, che ha manifestato soddisfazione per il rinnovato pronunciamento, e la mancata impugnazione del nuovo decreto ministeriale.
Quanto alle spese, la parziale soccombenza virtuale dell’amministrazione giustifica la condanna in favore del ricorrente, con liquidazione forfettaria e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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