Rivalsa del garante autonomo e motivazione apparente sulla condotta della banca (Cass. civ. Sez. III n. 27607 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto autonomo di garanzia, la sentenza che afferma in astratto la perdita del diritto di rivalsa del garante in caso di escussione abusiva soltanto ove gli sia addebitabile la violazione del dovere di protezione dell’ordinante, senza però verificare in concreto la condotta tenuta dal garante, è affetta da motivazione apparente. Il giudice di merito che individua la condotta del garante come fatto decisivo deve fornirne il contenuto, non arrestarsi su un mero asserto apodittico. La nullità è denunciabile ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., come violazione di legge costituzionalmente rilevante. La mescolanza di censure eterogenee non rende inammissibile il motivo quando le singole doglianze sono distinguibili e l’erronea indicazione delle ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ. non impedisce la qualificazione del vizio effettivamente dedotto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva eseguito in subappalto lavori di installazione di impianti fotovoltaici e, per il credito residuo, ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della committente. Con un atto denominato «concordato» le parti avevano previsto che, a fronte del pagamento dell’importo ingiunto, sarebbe stata rilasciata una fideiussione a prima richiesta per l’esecuzione a regola d’arte di un cantiere. La banca aveva rilasciato la garanzia per l’importo convenuto.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’operatività della garanzia era subordinata a una transazione mai sottoscritta. La beneficiaria escuteva comunque la fideiussione e la banca addebitava sul conto dell’ordinante una somma superiore. Il giudizio di opposizione si chiudeva con la revoca del decreto ingiuntivo per abusività dell’escussione. La società conveniva quindi la banca chiedendo il rimborso dell’addebito. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, in riforma, la rigettava, condannando la ricorrente alla restituzione. Propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo cumula censure eterogenee, ma consente di individuare la denuncia della nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla condotta della banca. La Corte chiarisce che la mescolanza di profili non comporta inammissibilità quando le singole censure siano distinguibili, come nella specie, e che l’erronea indicazione delle ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ. non preclude la qualificazione del vizio effettivamente denunciato.
Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio motivazionale è denunciabile quando attenga all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
La Corte ritiene che tale sia la sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva affermato che il garante autonomo perde la rivalsa solo ove gli sia addebitabile la violazione del dovere di protezione derivante dal mandato e dalla buona fede, e che la perdita non consegue a fronte della positiva verifica che il mandatario abbia posto in essere tutto quanto poteva e doveva. Ha così individuato la condotta concreta della banca come fatto decisivo, ma non ne ha fornito contenuto: la verifica menzionata manca.
Elencati gli elementi ritenuti pacifici, la Corte territoriale ha dedicato la restante motivazione alla critica dell’automatismo tra abusività dell’escussione e perdita della rivalsa, ragionando in termini dichiaratamente ipotetici. Non chiarisce se la banca non disponesse di una prova pronta e liquida dell’abuso, o se, pur disponendone, abbia comunque adempiuto con la diligenza richiesta. Non spiega il rilievo degli elementi pacifici, alcuni dei quali attengono alla condotta dell’ordinante e non del garante. Non prende posizione sulle specifiche adduzioni relative alle modalità dell’opposizione e alla mancata richiesta di cauzione alla beneficiaria.
Ne consegue la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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