Risoluzione del contratto di finanziamento collegato e congruità dell’offerta transattiva dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 3807 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, mentre il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se ricorrano le condizioni di cui all’art. 1455 c.c. Il collegamento negoziale rilevante presuppone che il contratto di fornitura rientri nell’ambito applicativo della norma, con esclusione dei contratti di somministrazione e di appalto richiamati dall’art. 121, comma 1, lett. b) TUB. Ove l’offerta transattiva dell’intermediario risulti congrua rispetto all’incidenza dell’inadempimento sul prezzo complessivo, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente sottoscriveva in data 20.6.2023 un contratto di fornitura avente ad oggetto una pompa di calore, una caldaia a condensazione, dieci valvole termostatiche e un bonus di materia energetica per 35.000 kWh distribuiti su dieci anni. Alla fornitura si collegava un contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario per l’importo di € 22.800,00, con rata di € 190,00 per 120 rate.
Secondo il ricorrente sarebbe stata consegnata la sola caldaia, neppure installata, mentre gli altri beni non sarebbero mai arrivati e i contatti con il fornitore sarebbero divenuti impossibili. Il cliente inviava diffida e messa in mora al fornitore e domandava la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-quinquies TUB, con rimborso delle rate pagate e annullamento di ogni ulteriore pretesa. L’intermediario eccepiva l’insufficienza probatoria e riferiva di aver offerto una riduzione del 50% dell’importo finanziato, rimasta senza riscontro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 12645/2021, che individua le condizioni di applicazione dell’art. 125-quinquies TUB: la previa messa in mora del fornitore e l’inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. Il presupposto è anzitutto l’esistenza di un collegamento negoziale tra finanziamento e fornitura, che nella specie il Collegio ritiene pacificamente sussistente, essendo il prezzo versato direttamente alla società fornitrice.
Il ricorrente deduceva che il bonus energetico avesse indotto il consenso e costituisse elemento del grave inadempimento. Il Collegio esclude però che tale profilo rilevi: l’art. 121, comma 1, lett. b) TUB esclude dall’ambito applicativo dell’art. 125-quinquies i contratti di somministrazione e di appalto, con la conseguenza che la fornitura di energia elettrica resta fuori dal contenuto del contratto e il bonus non può fondare il collegamento rilevante.
Quanto alla gravità dell’inadempimento, il Collegio osserva che il ricorrente lamenta la consegna della sola caldaia, non installata, e la mancata consegna degli altri beni. Tra gli allegati non figura alcun documento di trasporto attestante la consegna, carenza che si riscontra anche nelle produzioni dell’intermediario: ciò sembra confermare la versione del ricorrente. La messa in mora risulta inoltre inviata via pec con la sintesi degli inadempimenti.
L’intermediario aveva già provveduto in altri casi alla risoluzione e al rimborso, e nel caso concreto aveva offerto una riduzione del 50% dell’importo finanziato senza riconoscimento alcuno. Il Collegio valuta la congruità dell’offerta considerando che dei tre beni solo uno risulta consegnato; poiché il preventivo non indica il prezzo dei singoli beni né se l’installazione sia oggetto del contratto, la quantificazione del peso economico dell’inadempimento è necessariamente approssimativa.
Richiamando la propria precedente decisione n. 2303 del 3.3.2025, il Collegio ritiene di dover tener conto dell’incidenza dell’inadempimento sul prezzo complessivo, tanto più in presenza di carenza documentale. Ritiene pertanto congrua l’offerta già avanzata e dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore