Cessione credito e trasparenza sufficienti con comunicazione di importo e coordinate (ABF Collegio di Torino n. 3565 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’intermediario, a seguito della cessione del credito, indichi al cliente la titolarità del credito, l’importo in arretrato, le coordinate bancarie per il pagamento e l’intestazione del beneficiario soddisfa gli obblighi di trasparenza e di correttezza. L’assenza di un dettaglio analitico dei criteri di calcolo dell’arretrato non integra di per sé una violazione degli obblighi informativi, quando i dati essenziali siano stati forniti e il cliente sia stato messo in condizione di adempiere con efficacia liberatoria. Il mancato riscontro a una richiesta di piano di rientro non costituisce autonomo inadempimento degli obblighi di trasparenza.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver ricevuto dall’intermediario la comunicazione della cessione pro soluto del proprio debito, inviava una pec con cui chiedeva conferma della titolarità del credito, il dettaglio degli importi, le coordinate bancarie, chiarimenti sull’arretrato e la proposta di un piano di rientro. Non ottenendo riscontro, presentava reclamo e quindi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, lamentando la violazione degli obblighi di trasparenza e chiedendo che fosse ordinato all’intermediario di fornire una risposta completa e documentata.
L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di sessanta giorni dal reclamo e, nel merito, sosteneva di aver già fornito tutte le informazioni utili con la comunicazione inviata prima del ricorso, comprensiva dell’importo in arretrato, delle coordinate bancarie e dei recapiti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Osserva che la prima comunicazione del ricorrente risale all’8.10.2025 e che già in quella sede il cliente aveva posto l’intermediario nelle condizioni di comprendere le doglianze poi riproposte nel ricorso. Il termine di sessanta giorni decorre dunque da tale data, e il ricorso risulta tempestivo.
Nel merito, il Collegio esamina le richieste del ricorrente: conferma della titolarità del credito, dettaglio aggiornato degli importi, criteri di calcolo dell’arretrato, coordinate bancarie e intestazione del beneficiario. Rileva che la comunicazione dell’intermediario contiene effettivamente le informazioni relative alla titolarità del credito, alle coordinate bancarie e all’intestazione del beneficiario, oltre alla quantificazione dell’importo in arretrato.
Quanto al dettaglio analitico e ai criteri di calcolo, il Collegio sottolinea che l’intermediario non sembra aver fornito tutti gli elementi utili a ricostruire agevolmente i calcoli nelle interlocuzioni con il cliente. Tuttavia, la quantificazione degli importi e il rinvio al piano di ammortamento consentono di ricostruire la composizione del debito, derivante dalla sommatoria delle rate non pagate.
Il Collegio precisa inoltre che la richiesta di un piano di rientro non rientra tra gli obblighi informativi presidiati dalla normativa di trasparenza, e che il relativo mancato riscontro non può essere qualificato come violazione autonoma. Sulla base di tali rilievi, il ricorso non viene accolto.
Nota della Redazione
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