Pignoramento presso terzi e svincolo del conto cointestato (ABF Collegio di Torino n. 3569 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che riveste la qualifica di terzo pignorato non è tenuta a svolgere valutazioni sostanziali sulla titolarità delle somme e sulla quota riferibile ai singoli cointestatari del conto, né a cessare anticipatamente il vincolo in forza di comunicazioni informali provenienti dalle parti private della procedura esecutiva. Il rilascio del conto, una volta intervenuta l’inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo, presuppone la conoscenza legale di tale inefficacia, che si realizza attraverso la dichiarazione prevista dall’art. 164-ter disp. att. c.p.c. e che non può essere resa prima della scadenza del termine di trenta giorni fissato dall’art. 543, comma 4, c.p.c.. Lo svincolo intervenuto entro tale termine, e in un lasso di tempo molto contenuto dalla conferma del creditore, esclude la censurabilità della condotta dell’intermediario e travolge anche la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente è cointestatario, insieme a una debitrice esecutata, di un conto corrente acceso presso la banca resistente. Nell’ambito di un pignoramento presso terzi notificato all’istituto, la banca appone un vincolo sul rapporto. Secondo il ricorrente, il blocco sarebbe stato totale e indiscriminato, benché il conto fosse ad uso esclusivo del cointestatario non debitore e il pignoramento riguardasse solo la cointestataria.
A due giorni dalla notifica, creditore procedente e debitrice raggiungono un accordo transattivo; il legale del creditore comunica via PEC la rinuncia all’azione esecutiva e l’intenzione di non iscrivere a ruolo il pignoramento. Il conto viene comunque sbloccato solo il 04.12.2025. Il ricorrente chiede quindi l’accertamento dell’illegittimità della condotta e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
La motivazione del Collegio
La banca eccepisce in via preliminare l’incompetenza per materia dell’ABF, trattandosi di contestazione sulle modalità di esecuzione del pignoramento. Il Collegio respinge l’eccezione richiamando l’orientamento consolidato dell’Arbitro: l’ABF è incompetente a sindacare l’esecuzione del pignoramento presso terzi, ma resta competente quando si controverta sullo svincolo delle somme, perché la questione attiene alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale bancario.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la sequenza documentale. Il vincolo è stato apposto il 04.11.2025 e rimosso il 04.12.2025, per un mese di durata. Prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, il ricorrente aveva inoltrato alla banca un’attestazione negativa del Tribunale di Savona del 07.11.2025 e la dichiarazione del creditore procedente, resa ex art. 164-ter disp. att. c.p.c., di non intendere iscrivere a ruolo il pignoramento. La banca, tuttavia, aveva replicato che la documentazione non era sufficiente e che occorreva la conferma dell’integrale pagamento del debito o dell’intervenuta inefficacia.
Il punto decisivo è il rapporto tra l’art. 543 c.p.c. e l’art. 164-ter disp. att. c.p.c.. Il Collegio osserva che la data di consegna dell’originale dell’atto di citazione al creditore da parte dell’ufficiale giudiziario non è nota, e da essa decorre il termine di trenta giorni per l’iscrizione a ruolo. La dichiarazione di inefficacia può essere validamente resa solo dopo il decorso di quel termine, perché presuppone un’inefficacia sopravvenuta e non può essere rilasciata durante la pendenza del termine.
Su questa base il Collegio ritiene che il comportamento della banca non sia censurabile: lo sblocco è avvenuto entro trenta giorni dalla presumibile data di consegna dell’originale dell’atto e in soli due giorni dalla ricezione della dichiarazione del creditore attestante l’integrale saldo del debito. La condotta prudenziale dell’intermediario costituisce adempimento degli obblighi di custodia del terzo pignorato, non un ritardo ostruzionistico. Il ricorso è pertanto respinto, insieme alla domanda risarcitoria, non provata nell’an e nel quantum.
Nota della Redazione
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