Il giudizio cautelare personale è sindacabile solo per illogicità manifesta (Cass. pen. Sez. 4 n. 14576 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando deduce la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il giudice di legittimità può verificare esclusivamente l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza poter procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti. Le specifiche modalità e circostanze del fatto, e non la sola gravità del titolo di reato in astratto considerato, possono fondare il giudizio di pericolosità dell’indagato, con la conseguenza che il pericolo di recidiva è attuale ogni qualvolta sia possibile una prognosi di ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca di applicazione della misura. La gravità del fatto, intesa come modalità e circostanze concrete della condotta, è elemento imprescindibile per una corretta valutazione prognostica circa la capacità di autolimitarsi dell’agente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del delitto di concorso in detenzione, spaccio e commercio di sostanze stupefacenti, per avere partecipato all’attività di una piazza di spaccio operante a Catania. L’indagato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, all’insussistenza delle esigenze cautelari e alla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato il proprio consolidato orientamento in materia di impugnazione dei provvedimenti cautelari personali, evidenziando che il ricorso è ammissibile solo ove denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza possibilità di procedere a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
La difesa non era riuscita a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame, il quale, con motivazione priva di passaggi illogici o contraddittori, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando le riprese videofilmate che ritraevano l’indagato mentre, in precisi turni, sostava in prossimità di un civico e scambiava o ritirava la sostanza stupefacente, nonché gli arresti a riscontro di altri soggetti e le dichiarazioni dei consumatori. La Corte ha quindi escluso la presenza casuale dell’indagato sul luogo dello spaccio, ritenendo la motivazione del tribunale coerente e logica.
Con riguardo alle esigenze cautelari, la Suprema Corte ha ribadito che le specifiche modalità e circostanze del fatto, e non la sola gravità del titolo di reato in astratto, possono fondare il giudizio di pericolosità dell’indagato. La gravità del fatto ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle connotazioni comportamentali concrete che devono servire a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato come le modalità della condotta denotassero professionalità criminale e l’inserimento in un’organizzazione ben strutturata, elementi idonei a fondare il pericolo di recidiva.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura difensiva, condividendo la motivazione del Tribunale secondo cui la sola custodia cautelare in carcere era idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, in quanto gli arresti domiciliari, anche con dispositivi di controllo, non avrebbero impedito all’indagato di contribuire alle associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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