Ottemperanza e onere della prova dell’integrale adempimento del giudicato (TAR Sicilia n. 437 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo del diritto azionato mediante la produzione del titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e di un analitico conteggio di quanto dovuto. Grava invece sull’amministrazione intimata, per il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’estinzione del diritto per integrale adempimento. Il parziale deposito di somme, ancorché successivo alla proposizione del ricorso, non è idoneo a dimostrare la satisfazione integrale della pretesa creditoria e non esclude l’accoglimento della domanda. L’inerzia dell’ente, che non si costituisca e non ottemperi all’onere istruttorio di relazionare sull’esecuzione del giudicato, consente la nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato nascente da un’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. della Corte d’Appello di Catania, non impugnata e notificata in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto a percepire l’indennità di espropriazione e quella per la pregressa occupazione, oltre interessi e spese, con condanna in solido dei Comuni intimati al deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Gli Enti locali non hanno spontaneamente dato esecuzione al titolo. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese e una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114 c.p.a. I Comuni non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa delle ricorrenti si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Non risulta, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte delle amministrazioni intimate.

La questione centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché le ricorrenti hanno fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e un analitico conteggio di tutto quanto dovuto, incombeva sui Comuni l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per integrale pagamento.

Gli Enti non hanno assolto a tale onere: non si sono costituiti e non hanno ottemperato all’incombente istruttorio disposto con precedente ordinanza, con cui il Collegio li aveva onerati di relazionare sulle iniziative intraprese e sulla ripartizione interna del debito. A fronte della prova del credito e del suo ammontare, non risulta provata da chi ne aveva l’onere l’integrale estinzione dello stesso.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine ai Comuni di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Belpasso, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale ha invece escluso la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto dell’intervenuto parziale adempimento e della circostanza che il titolo di cui si chiede l’esecuzione ha già riconosciuto alle ricorrenti gli interessi fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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