No show: chargeback legittimo se l’esercente non prova la cancellation policy accettata (ABF Collegio di Bologna n. 4234 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di chargeback relativa a operazioni qualificate come no show, l’intermediario che ha riaccreditato l’importo al titolare della carta agisce legittimamente quando l’esercente convenzionato non dimostra di aver comunicato per iscritto al titolare la propria cancellation policy e di averne ottenuto espressa accettazione secondo le forme e i contenuti del Regolamento Esercenti. L’esercente che, in caso di mancato arrivo, addebiti l’intero corrispettivo del soggiorno anziché il solo costo della prima notte contravviene al Regolamento e non può opporsi allo storno. Le condizioni di cancellazione accettate attraverso una piattaforma online non suppliscono agli adempimenti contrattuali previsti dal Regolamento.
Il Fatto
La ricorrente è una società che gestisce un agriturismo ed è esercente convenzionata con l’intermediario. Una cliente aveva prenotato tramite una piattaforma online un soggiorno di quattordici notti, indicando i dati della carta di credito a garanzia. Al momento del check-in la cliente non si è presentata e non aveva cancellato la prenotazione. L’esercente ha quindi addebitato l’importo del soggiorno, segnalando il no show sulla piattaforma.
Nell’agosto 2025 l’intermediario ha informato la ricorrente che la titolare della carta aveva disconosciuto la spesa per utilizzo fraudolento e ha stornato la somma, riaccreditandola alla cliente. La società ha chiesto il riaddebito della somma, oltre interessi e spese legali. L’intermediario ha eccepito di aver operato in conformità al Regolamento Esercenti, perché la documentazione prodotta dall’esercente non era idonea a contrastare il chargeback.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina contrattuale richiamata dall’intermediario. Nell’ambito dei servizi alberghieri, il Regolamento Esercenti impone all’esercente di comunicare per iscritto al titolare della carta la cancellation policy e di ottenerne espressa accettazione scritta, con restituzione del documento sottoscritto. In mancanza, l’intermediario ha diritto di riaddebitare all’esercente le transazioni già accreditate.
Il Regolamento prescrive inoltre il contenuto minimo della policy: l’indicazione di data e orario entro cui cancellare senza addebito e, in caso di mancato arrivo, dell’importo addebitabile, non superiore al costo di una notte di soggiorno. La comunicazione inviata dall’intermediario nell’agosto 2025 aveva già richiamato l’esercente a questi obblighi, chiarendo che per il no show può essere addebitato unicamente il costo della prima notte oltre alle tasse.
Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente non ha prodotto, né in fase di riscontro né in sede di ricorso, prova di aver inviato alla titolare della carta le proprie condizioni di cancellazione nel rispetto delle forme e dei contenuti richiesti. Le uniche condizioni accettate dalla cliente sono quelle della piattaforma online. La schermata della prenotazione, inoltre, non dimostra l’effettivo inserimento dei dati della carta all’interno della piattaforma.
Il Collegio rileva un ulteriore profilo di contrasto con il Regolamento: la ricorrente ha addebitato l’intero importo del soggiorno e non il solo corrispettivo della prima notte. L’argomento della ricorrente secondo cui il Regolamento avrebbe carattere sussidiario non viene condiviso. Ne consegue che l’intermediario ha legittimamente accolto la procedura di chargeback attivata dall’issuer e il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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