Truffa da falso broker e responsabilità della banca per omessa verifica (ABF Collegio di Milano n. 4167 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario presso cui è radicato il conto corrente del beneficiario di un bonifico non risponde del danno subito dal cliente vittima di truffa se questi ha disposto personalmente l’operazione. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs. 231/2007, e il dovere di astensione sancito dall’art. 42 del medesimo decreto operano solo in presenza delle eccezionali condizioni ivi indicate, che il ricorrente deve provare. La loro astratta violazione, fuori dei casi di impossibilità oggettiva di verifica, non genera alcun obbligo di impedire l’esecuzione di operazioni sospette, né consente di presumere il nesso di causalità con il pregiudizio subito da chi ha autorizzato il pagamento. Gli obblighi di identificazione sono funzionali a tutelare i consociati, ma la relativa responsabilità presuppone comunque l’accertamento del loro apporto causale all’evento dannoso.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato indotto, con tecniche di manipolazione psicologica, a trasferire capitali su un conto corrente acceso presso l’intermediario convenuto e intestato a una società di import-export. Il conto avrebbe svolto, secondo la prospettazione, la funzione di centro di raccolta abusivo di proventi illeciti derivanti da un’attività di intermediazione finanziaria abusiva posta in essere da sedicenti broker privi di autorizzazione. La frode avrebbe coinvolto decine di persone, tutte autrici di bonifici verso il medesimo conto di destinazione.
Il ricorrente lamenta la violazione della disciplina antiriciclaggio e dei doveri di vigilanza, segnalazione e diligenza professionale dell’intermediario, chiedendo la restituzione di € 9.500,80 corrispondenti al bonifico istantaneo disposto il 02.07.2025. L’intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva, l’inammissibilità per litispendenza e, nel merito, l’insussistenza di ogni responsabilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Il ricorrente non contesta l’erroneità del conto di destinazione né un’inesatta esecuzione dell’ordine, ma le violazioni degli obblighi antiriciclaggio in capo all’istituto presso cui era radicato il conto del beneficiario. La fattispecie è quindi diversa da quella dell’art. 24 del D.lgs. 11/2010. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 6070 del 21.05.2024, il Collegio conferma che gli obblighi di verifica tutelano i consociati dal rischio di vicende fraudolente e che il contatto sociale qualificato legittima il cliente a rivolgersi all’Arbitro.
Quanto alla litispendenza, il Collegio esclude l’esistenza di un giudizio civile e ritiene insufficiente la mera denuncia-querela del 06.08.2025. Le contestazioni principali della querela sono rivolte agli autori materiali della truffa, mentre i riferimenti agli istituti bancari appaiono accessori; manca quindi l’identità di domanda richiesta dalla giurisprudenza dell’Arbitro.
Sono invece inammissibili le domande avanzate solo in sede di repliche: esibizione degli estratti conto del beneficiario, interessi e spese di procedura. Le Disposizioni ABF precludono l’ampliamento della domanda iniziale, e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è istituto proprio del giudizio civile.
Nel merito, il Collegio rileva che il bonifico fu disposto personalmente dal cliente, con causale priva di riferimento a investimenti finanziari; resta esclusa l’applicazione dell’art. 24 del D.lgs. 11/2010. La pronuncia di Cassazione n. 3780/2024, invocata dal ricorrente, riguarda una frode informatica con sottrazione di credenziali e un diverso assetto del rapporto, fattispecie non sovrapponibile a quella in esame.
Le contestazioni sulla violazione degli obblighi di monitoraggio e verifica non sono suffragate da elementi probatori idonei a dimostrare le condizioni dell’art. 42 del D.lgs. 231/2007, né un apporto causale dell’intermediario al danno. La normativa non impone un obbligo generalizzato di astensione in presenza di sospetti, ma solo nei casi eccezionali tassativamente previsti, la cui ricorrenza va provata dal ricorrente. Fuori dalle ipotesi di furto di identità, difetta il nesso causale tra l’astratta violazione e il danno da chi ha volontariamente eseguito il bonifico a seguito di raggiri. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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