La clausola di salvaguardia non salva gli interessi moratori usurari sin dall’origine (Cass. civ. Sez. 1 n. 23630 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La c.d. clausola di salvaguardia, preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale che prevede interessi moratori a tasso variabile nell’eventualità del superamento del tasso soglia di cui all’art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996, non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del tasso stesso. Ne consegue che, ove la pattuizione originaria risulti usuraria, nessun credito per interessi moratori può essere ammesso al passivo del fallimento.
Il Fatto
Una banca proponeva ricorso per l’ammissione in via chirografaria al passivo del fallimento di un soggetto che aveva rilasciato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti da un contratto di locazione finanziaria. La domanda di ammissione, accolta per una somma minore, veniva rigettata dal giudice delegato per il residuo importo, comprensivo di una posta relativa a interessi di mora.
L’opposizione proposta dalla banca ex art. 98 l. fall. veniva rigettata dal Tribunale di Vicenza, il quale riteneva la pattuizione degli interessi moratori sin dall’origine usuraria, perché superiore al tasso soglia, con conseguente inoperatività della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto. La banca impugna il decreto in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina l’unico motivo di ricorso con cui la banca lamenta la violazione dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 4 delle condizioni generali del contratto di leasing, censurando la decisione del Tribunale che aveva ritenuto nulla la clausola di salvaguardia e, per l’effetto, non dovuti gli interessi moratori.
La doglianza è dichiarata infondata. La Corte rileva che il provvedimento impugnato è conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha superato il criterio dell’adeguamento della clausola di salvaguardia. Viene richiamata Cass. Sez. 3 n. 27106 del 18/10/2024, secondo cui tale clausola non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, al momento della conclusione del contratto, è già illecito per il superamento del tasso soglia.
Con tale arresto, che la Corte condivide e riafferma, viene superato il diverso orientamento invocato dalla banca, espresso da Cass. Sez. 3 n. 26286 del 17/10/2019 e da Cass. Sez. 1, ord. n. 13144 del 15/05/2023, secondo cui la clausola di salvaguardia avrebbe trasformato il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, con conseguente onere probatorio a suo carico.
Il superamento del tasso soglia avvenuto con la pattuizione originaria rende infatti la clausola nulla sin dall’inizio, non essendo la clausola di salvaguardia idonea a sanare una nullità già verificatasi. Tale considerazione assorbe anche l’ulteriore questione posta dal ricorso, relativa alla produzione di documenti afferenti all’automatica sostituzione delle clausole che prevedevano la fluttuazione del saggio entro i limiti del tasso soglia.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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