Estinzione anticipata del finanziamento: rimborso dei costi up-front e rideterminazione della penale (ABF Collegio di Roma n. 4681 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, nel testo applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito non solo per le componenti recurring, ma anche per quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica. La commissione di estinzione anticipata è dovuta entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione, e va calcolata sull’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto degli ulteriori abbuoni spettanti. L’atto di quietanza non ha efficacia preclusiva dei diritti del consumatore.
Il Fatto
Il ricorrente ha estinto anticipatamente, nel luglio 2024, un finanziamento sottoscritto nel gennaio 2021, in corrispondenza della rata n. 41 su 96. Dopo aver esperito il reclamo, ha adito l’ABF chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati per € 1.292,10, a titolo di commissione rete distributiva e commissione intermediario, la restituzione della penale di anticipata estinzione di € 141,89 e il rimborso delle spese legali.
L’intermediario ha resistito eccependo in via principale l’avvenuto rilascio di ampia quietanza e, in via subordinata, la conformità del contratto alle disposizioni di trasparenza e la legittimità dell’addebito della penale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto escluso l’efficacia preclusiva della quietanza, richiamando la decisione n. 8827 del 21.7.2017 del Collegio di coordinamento: all’atto non può ricondursi la portata di un negozio rinunciativo o transattivo, difettando sia la chiara manifestazione dell’intento abdicativo, sia l’identificazione di una res litigiosa e delle reciproche concessioni richieste dall’art. 1965 c.c.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Poiché il contratto è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, che ha recepito il principio della sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-383/18, estendendo il diritto alla riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore.
Il Collegio ha poi confermato l’orientamento, già fatto proprio dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020, secondo cui anche i costi up-front vanno ridotti: le commissioni finanziarie secondo il criterio del costo ammortizzato, la commissione di distribuzione in quanto up-front assoggettata a riduzione equitativa, mentre le imposte non sono soggette a riduzione. Applicando tali criteri, il Collegio ha rideterminato il rimborso in € 412,45, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente, che invocava la proporzione lineare.
Quanto alla penale di estinzione, il Collegio ha richiamato le decisioni n. 5909 del 31.3.2020 e n. 11679 del 5.5.2021 del Collegio di coordinamento: l’indennizzo va calcolato sull’importo effettivamente rimborsato in anticipo. Detratto l’ulteriore abbuono di € 412,45 dal capitale residuo di € 14.189,25, la commissione massima applicabile risulta di € 137,77, con conseguente diritto alla restituzione della differenza di € 4,12 rispetto ai € 141,89 addebitati.
Il Collegio ha infine escluso il rimborso delle spese legali, trattandosi di controversie ripetitive che non richiedono il ministero di un professionista. Ha quindi riconosciuto al ricorrente € 417,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo il resto.
Nota della Redazione
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