Chargeback: nessun diritto al rimborso senza clausola contrattuale (ABF Collegio di Palermo n. 3594 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso per chargeback nei confronti dell’emittente della carta di credito sussiste solo quando una specifica clausola del contratto quadro o altro accordo negoziale lo attribuisca espressamente al pagatore, in deroga al principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento che esegue un ordine del pagatore non è responsabile dell’inadempimento del beneficiario, ossia del merchant. La mera insoddisfazione per il servizio acquistato non fonda dunque alcun obbligo di rimborso a carico dell’intermediario. Le contestazioni sulla qualità della prestazione ricevuta vanno fatte valere direttamente contro il venditore.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta di credito emessa dall’intermediario convenuto, aveva prenotato tramite un portale un alloggio turistico a Torino per il periodo dal 10 al 18 novembre 2025, pagando con la carta la somma di € 1.288,69, addebitata in data 11 ottobre 2025. Giunta a destinazione, secondo la sua prospettazione, avrebbe riscontrato l’assenza di servizi essenziali, segnatamente riscaldamento e acqua calda, e gravi problemi di sicurezza. Aveva pertanto abbandonato l’alloggio, ottenendo dal gestore del portale un rimborso di € 193,00.

La ricorrente contestava quindi l’addebito all’intermediario chiedendo il chargeback dell’intera somma. La richiesta veniva respinta perché ritenuta la documentazione insufficiente e perché l’intermediario pretendeva una perizia tecnica. Insoddisfatta dell’interlocuzione, la cliente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l’accertamento della non conformità del servizio, la declaratoria di illegittimità della condotta dell’intermediario e il rimborso dell’importo, o in subordine la riapertura della procedura di contestazione. L’intermediario eccepiva di essersi adoperato per comporre la vertenza, di non avere ricevuto documentazione idonea e di poter verificare soltanto la correttezza formale degli addebiti, senza entrare nel merito dei rapporti tra cliente e merchant.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, che sancisce la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento. Nel caso di specie il PSP è l’intermediario emittente la carta. Da ciò discende che, dando esecuzione a un ordine del pagatore, il prestatore non risponde dell’eventuale inadempimento del beneficiario.

Il Collegio richiama quindi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1259/2014, secondo cui il diritto al rimborso può essere attribuito al pagatore nei confronti del prestatore di servizi di pagamento, in deroga al principio di irrevocabilità, da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti sub legali, nel caso di disputa tra pagatore e beneficiario. Ne trae la conseguenza che sussiste un diritto del cliente al chargeback solo se espressamente previsto da una specifica clausola contrattuale o da altro accordo negoziale, richiamando sul punto anche i precedenti del Collegio di Palermo n. 17254/2020 e del Collegio di Torino n. 563/2025.

Passando al contratto, l’art. 34, comma 1 prevede che, in caso di vertenze tra titolare ed esercizio, il servizio clienti possa adoperarsi con ogni ragionevole sforzo per facilitare una bonaria composizione, ma che qualsiasi controversia riguardante merci o servizi acquistati mediante la carta debba essere risolta direttamente tra titolare ed esercizio. La funzione dell’intermediario resta quella di eseguire operazioni di pagamento in nome e per conto del titolare.

Da questa clausola il Collegio deduce l’insussistenza di alcun diritto al chargeback contrattualmente previsto e l’assenza di violazioni nella gestione della controversia. L’intermediario ha inoltre documentato di avere compiuto le attività richieste dalla normativa e dal contratto, ossia facilitare la bonaria composizione, come attestano la richiesta di documenti inviata alla ricorrente e lo scambio di corrispondenza in atti.

Il ricorso è pertanto rigettato integralmente, con ogni ulteriore domanda respinta. Il Collegio precisa che la ricorrente potrà far valere le proprie doglianze direttamente contro il merchant, venditore del servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *