Rimborso pro rata dei costi up front anche in caso di decadenza dal beneficio del termine (ABF Collegio di Palermo n. 3603 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consumatore che abbia estinto anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto ha diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B. anche quando la chiusura del rapporto consegua alla decadenza dal beneficio del termine per cessazione del rapporto di lavoro, purché il debito residuo sia stato effettivamente versato, anche mediante il TFR. L’eccezione dell’intermediario che nega l’applicabilità della norma in assenza di una estinzione volontaria è infondata. A seguito della sentenza Lexitor e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, la riduzione riguarda anche i costi up front, secondo un criterio integrativo determinato dal Collegio in via equitativa. La commissione di estinzione anticipata entro le soglie di legge resta dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e provi la sua oggettiva ingiustificazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, dell’importo di € 33.720,00, da rimborsare in 120 rate mensili. Nel 2025, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il rapporto si chiudeva in corrispondenza della rata n. 67, con saldo del debito residuo attinto dal TFR.
Esperita invano la fase di reclamo, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo la restituzione di € 341,50 a titolo di commissioni e oneri non maturati, oltre agli interessi legali, alle spese di assistenza difensiva, alla commissione di estinzione anticipata di € 135,07 e alle quote asseritamente indebite. L’intermediario eccepiva la decadenza dal beneficio del termine e la natura up front delle voci richieste.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario, secondo cui il finanziamento non si sarebbe chiuso per estinzione anticipata volontaria ma per decadenza dal beneficio del termine. Richiamando il consolidato orientamento dei Collegi ABF, e in particolare le decisioni n. 15412/21 e n. 8572/21 del Collegio di Milano e la n. 4429/20 del Collegio di Bari, rileva che il diritto al rimborso degli oneri non maturati sussiste anche in tale ipotesi, purché le somme dovute siano state effettivamente versate. Nel caso di specie la quietanza liberatoria attesta l’incasso del conteggio estintivo, e il pagamento è avvenuto attingendo dal TFR: nessuna decadenza è pertanto configurabile ai sensi dell’art. 1186 c.c.
Superata l’eccezione, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 121, comma 1, lett. e) T.U.B. definisce il costo totale del credito, mentre l’art. 125-sexies T.U.B. impone la riduzione del costo “pari” all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua. Il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia in causa C-383/18 e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 consente di estendere la riduzione a tutte le componenti del costo, compresi i costi up front, con criterio integrativo rimesso alla valutazione equitativa del Collegio. Viene richiamata anche la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 nella parte in cui richiamava le norme secondarie di Banca d’Italia, confermando l’applicabilità dei principi ABF ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
Quanto alla qualificazione delle singole voci, il Collegio ritiene le spese fisse e le commissioni accessorie entrambe up front, in quanto remunerative di attività preliminari alla conclusione del contratto. Su questa base, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, liquida in favore del ricorrente € 164,69.
Il Collegio rigetta invece la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale: richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025, rileva che l’intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini, che la materia è coperta da orientamento consolidato e che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione probatoria del danno. Rigetta anche la domanda generica sulle quote indebite, non supportata da buste paga. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, la vita residua supera l’anno e non ricorrono cause di esclusione ai sensi dell’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.; la commissione corrisponde all’1% dell’importo rimborsato e il ricorrente non ne contesta specificamente il criterio. In parziale accoglimento, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 164,69, oltre interessi legali dalla data del reclamo, e alla corresponsione del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1186 c.c. – Decadenza dal termine
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato