Chat WhatsApp tra colleghi e denigrazione del superiore: legittima la sospensione (TAR Sardegna n. 616 del 14.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito disciplinare del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, la pubblicazione di un video e di un commento denigratori all’interno di una chat privata su Whatsapp riservata a una ristretta cerchia di colleghi integra la fattispecie di denigrazione dell’Amministrazione o dei superiori di cui all’art. 5, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 449/1992. Il carattere circoscritto della cerchia dei destinatari non esclude la rilevanza della condotta, poiché la diffusione in chat privata non preclude ai partecipanti di divulgarne il contenuto. Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 449/1992, ogni superiore ha l’obbligo, e non la facoltà, di rilevare le infrazioni, anche quando possa risultare sentimentalmente coinvolto, senza che ciò ne determini l’incompatibilità. Il termine di quarantacinque giorni per la conclusione dell’inchiesta ha carattere meramente ordinatorio e la sua violazione non consuma il potere punitivo. La graduazione della sanzione rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità o travisamento.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnava il decreto con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria gli aveva irrogato la sospensione dal servizio per un mese. La contestazione riguardava l’invio, dall’utenza telefonica a lui intestata e all’interno di un gruppo Whatsapp tra colleghi, di un video accompagnato da un commento ritenuti denigratori nei confronti di un dirigente di polizia penitenziaria.
Il ricorrente deduceva la violazione delle regole sull’acquisizione della prova digitale, l’incompetenza e l’incompatibilità del rapportante, il superamento del termine per l’inchiesta, il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione. Il Ministero della Giustizia si costituiva per resistere. Dopo un’istruttoria presidenziale, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al primo, rileva che il rapporto disciplinare è stato redatto da un superiore del ricorrente, nel rispetto dell’art. 10 del d.lgs. n. 449/1992, che attribuisce a ogni superiore la competenza a rilevare le infrazioni. Irrilevante è che la relazione non sia stata redatta da altri colleghi presenti nella chat, poiché una volta posto a conoscenza del fatto l’Ispettore aveva l’obbligo di procedere.
Il possibile coinvolgimento sentimentale del rapportante non lo esime dal dovere d’ufficio, come correttamente evidenziato in combinato disposto con l’art. 17 del d.P.R. n. 82/1999. Nessuna norma vieta inoltre al rapportante di esprimere valutazioni sulla rimproverabilità della condotta, senza che ciò condizioni gli organi chiamati a intervenire successivamente.
Sul secondo motivo, il Collegio ritiene il termine di quarantacinque giorni dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 449/1992 di carattere meramente ordinatorio: la sua violazione non determina la consumazione del potere punitivo né incide sulla legittimità del provvedimento conclusivo, richiamando T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 4.6.2020 n. 5925.
Quanto al terzo motivo, la motivazione risulta puntuale. Il ricorrente è intestatario dell’utenza da cui sono partiti video e messaggio e non ha provato alcuna falsificazione o manipolazione da parte di terzi. La portata denigratoria è evidente, né la chat ristretta esclude la rilevanza disciplinare: la cerchia limitata non impedisce ai partecipanti di diffondere il contenuto, in contrasto con l’art. 10 del d.P.R. n. 82/1999 sulla condotta irreprensibile anche fuori dal servizio.
Sul quarto motivo, la sospensione rientra tra le sanzioni previste dall’art. 5, lett. g), del d.lgs. n. 449/1992. La valutazione dell’Amministrazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità o travisamento, secondo l’orientamento richiamato (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 17.9.2020 n. 576); nella specie non ricorre alcuno di tali vizi. Il ricorso è quindi infondato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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