Onere della prova sulla data di realizzazione dell’abuso edilizio (TAR Sardegna n. 615 del 14.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizia, al fine di escludere la necessità del titolo abilitativo: solo l’interessato può fornire atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di costruzione. L’ordinanza di demolizione di opere abusive è sufficientemente motivata attraverso il riferimento ai fatti e alla violazione della disciplina urbanistico-edilizia, senza che occorra una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Il notevole lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’emanazione dell’ordine repressivo non fa sorgere, di regola, un più ampio onere motivazionale. L’istanza di rinvio della trattazione fondata sulla pendenza di una pratica di accertamento di conformità non integra i “casi eccezionali” previsti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel Comune di Maracalagonis, in località “Torre delle Stelle”, ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino con cui l’Amministrazione gli ha ingiunto di eliminare le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e in difformità dalla licenza edilizia risalente al 1967.
Il provvedimento faceva seguito a un sopralluogo che aveva accertato plurime difformità: un muro di recinzione, un fabbricato accessorio, una tettoia, un loggiato con forno, una piscina, un muretto e modifiche alla sagoma del fabbricato principale. Il ricorrente ha dedotto che le opere erano state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967 e che l’ordinanza difettava di istruttoria e di motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente, il quale assumeva di dover attendere la definizione della pratica di accertamento di conformità. Secondo il Tribunale, tale esigenza non integra i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per differire il passaggio in decisione.
Nel merito, il TAR ha richiamato il costante orientamento secondo cui grava esclusivamente sul privato l’onere della prova sulla data di realizzazione dell’opera, in virtù degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di circostanze rientranti nella sua disponibilità. Il Collegio ha citato sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 1109 del 2021, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1515 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 10902 del 2022.
La consulenza tecnica d’ufficio, disposta con precedente ordinanza, ha confermato che il ricorrente non ha assolto a tale onere. L’ortofoto prodotta si è rivelata inadeguata a stabilire l’esistenza del fabbricato al 1° settembre 1967; il fabbricato principale presentava sagoma differente rispetto all’immagine del 1968; la denuncia di lavoro murario risaliva al settembre 1967, ma l’imposta di consumo era stata liquidata solo nel 1971. Il CTU ha quindi concluso che non era possibile appurare quali parti dell’immobile fossero già realizzate a quella data.
Il Tribunale ha poi respinto le censure di difetto di motivazione. L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con il richiamo ai fatti e alla violazione della disciplina urbanistico-edilizia, essendo l’interesse pubblico ravvisabile nella necessità di ripristinare la legalità violata. Il lungo lasso di tempo intercorso non impone un onere motivazionale più ampio, come affermato da TAR Sardegna n. 15 del 2017 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1516 del 2023. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese e posto a carico del ricorrente il compenso del CTU.
Nota della Redazione
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