Liquidazione delle spese e parametri forensi tra discrezionalità e tutela effettiva (Cons. Stato n. 3176 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese di lite e può far luogo alla compensazione per giusti motivi. Tuttavia, quando condanna al pagamento, deve liquidare il compenso avendo riguardo ai parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e ai valori medi delle tabelle allegate. I minimi tariffari non sono più inderogabili dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, ma un discostamento apprezzabile dai limiti di oscillazione impone al giudice di indicare i criteri seguiti. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale, a maggior ragione quando l’amministrazione insista nel negare ragioni già riconosciute in giudizio, alimentando un contenzioso seriale.
Il Fatto
La parte appellante aveva adito il TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.
Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese in euro 500,00, tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. La parte appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, ritenendola inferiore ai parametri tariffari minimi. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal richiamo ai propri precedenti su casi analoghi (tra cui n. 4431 del 30 settembre 2025, n. 7620 del 22 maggio 2025 e n. 3897 del 7 maggio 2025): il giudice di primo grado gode di ampia discrezionalità in materia di spese, valutando tutte le circostanze del caso concreto, anche ai fini della compensazione secondo i giusti motivi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2007).
Quando però il TAR condanna al pagamento, deve regolare le spese secondo i parametri generali degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, considerando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni, con possibilità di aumento o diminuzione fino al 50 per cento rispetto ai valori medi tabellari.
Il sistema delle tariffe è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012; la legge n. 247 del 2012 ha previsto il compenso pattuito per iscritto e, in difetto, la liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali, aggiornati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Non sussiste quindi il vincolo legale dei minimi tariffari, ma un discostamento rilevante dai limiti di oscillazione obbliga il giudice a indicare i criteri adottati, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche.
Le previsioni dei decreti ministeriali vanno interpretate in senso conforme alle superiori disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre la legge.
Nella specie il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre la liquidazione per il carattere seriale, senza ulteriori argomentazioni. La serialità non giustifica la compensazione, ma semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri lede gli artt. 24 e 113 Cost., l’art. 47 Cdfue e le previsioni del Trattato Ue e della Cedu. L’appello è quindi accolto in parte, con nuova liquidazione equitativa in euro 800,00; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.