Chiarimenti di gara non modificano la lex specialis sul punteggio economico (C.G.A.R.S. n. 252 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il chiarimento con cui la stazione appaltante esplicita la formula matematica di attribuzione del punteggio economico, adottata in conformità alla descrizione contenuta nel disciplinare e al coefficiente ivi previsto, non integra una modifica della lex specialis in corso di gara, ma assolve alla funzione di specificazione e di correzione di un errore materiale. La scelta del criterio di calcolo, anche quando determina curve concave verso il basso e quindi scoraggia i ribassi più elevati, appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante e non è sindacabile nel merito. Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice in ordine alla congruità dei quantitativi offerti e al possesso dei requisiti qualitativi sono censurabili solo per manifesta illogicità, dovendosi escludere che il giudice possa sostituire i punteggi attribuiti. Il giudizio sulla non equivalenza tra tecnologie di identificazione automatica diverse e sull’idoneità dei reagenti a essere considerati pronti all’uso costituisce espressione di apprezzamento tecnico non manifestamente irragionevole.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna indiceva una procedura aperta per la fornitura settennale di sistemi e reagenti per i laboratori di patologia clinica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al lotto 1 partecipavano due imprese. All’esito, la gara era aggiudicata alla seconda classificata, mentre l’odierna appellante, risultata seconda, presentava istanza di accesso agli atti tecnici, riscontrata negativamente.
Con ricorso principale e motivi aggiunti la seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, il bando, il capitolato e i chiarimenti, deducendo la modifica in corso di gara della formula del punteggio economico e l’erronea attribuzione di plurimi punteggi tecnici. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale. Proponeva appello la seconda classificata; resistevano l’amministrazione e l’aggiudicataria, che spiegava appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il chiarimento con cui la stazione appaltante ha ricondotto la formula del punteggio economico allo schema concavo verso la migliore offerta, aggiungendo il coefficiente α = 0,5. Il Collegio ritiene che il disciplinare contenesse già due elementi univoci — la qualificazione della formula come quadratica e la previsione del coefficiente — la cui spiegazione è possibile solo nell’ipotesi del criterio concavo. Il chiarimento ha quindi svolto la funzione tipica di specificazione e correzione di un errore materiale, in linea con le Linee guida ANAC n. 2 e con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato (Cons. Stato Sez. V n. 4307 del 2017; Cons. Stato Sez. V n. 434 del 2019).
Il Collegio sottolinea altresì la mancata tempestività dell’impugnazione del chiarimento (Cons. Stato Sez. V n. 3914 del 2019) e dichiara irrilevante il dibattito sulla vincolatività delle linee guida, a fronte della scelta operata dalla stazione appaltante. Perdono così vigore le censure fondate sul diverso esito della graduatoria che sarebbe derivato dall’applicazione della formula come originariamente trascritta.
Quanto ai restanti motivi, il Collegio osserva che l’appellante pone in discussione le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione senza dimostrarne la manifesta illogicità, proponendo in sostanza la sostituzione dei punteggi. Nel merito, l’avvertenza generale del capitolato, che limita ai soli test di nuova introduzione la quantità presunta e i kit necessari senza computare sedute, calibrazioni e controlli, rende non censurabile il giudizio di congruità dei quantitativi offerti. La valutazione sulla non equivalenza tra tecnologia RFID e tecnologia barcode, per le diverse modalità di lettura e di aggiornamento delle informazioni tracciabili, è apprezzamento tecnico non irragionevole.
Il Collegio ritiene parimenti non censurabile l’interpretazione del pack unico come confezione caricata unitariamente sullo strumento, ancorché contenente due cartucce con componenti separati, e la qualificazione dei reagenti come pronti all’uso, atteso che le operazioni di inversione attengono alla spedizione e al ricevimento in magazzino. Sulla troponina ultrasensibile e sulla processazione delle provette tappate la documentazione di gara conforta le valutazioni della commissione. Quanto alla stabilità delle calibrazioni, la raccomandazione d’uso delle IFU di ripetere la calibrazione ogni 28 giorni, ancorché formulata come consiglio, non poteva essere disattesa dall’amministrazione per un elementare principio di prudenza, sì che il punteggio intermedio risulta congruo.
L’appello è dunque respinto e, di conseguenza, l’appello incidentale diviene improcedibile. Le spese del grado sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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