I chiarimenti sull’ottemperanza non estendono l’annullamento ai criteri di massima (TAR Toscana n. 1211 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di chiarimenti previsto dall’art. 112, quinto comma, cod. proc. amm. il giudice amministrativo non può ampliare la portata del decisum oggetto di esecuzione né supplire a censure non accolte. Quando l’annullamento degli atti di una procedura concorsuale non abbia investito la predeterminazione dei criteri di massima fissati dalla commissione, la nuova commissione, in differente composizione, è tenuta a rinnovare le valutazioni applicando quei criteri e non può sostituirli con criteri autonomamente determinati. La rinnovazione dei criteri, oltre a essere estranea al giudicato, risulta problematica in un contesto in cui la nuova commissione potrebbe già conoscere i nominativi dei candidati da scrutinare. Il giudice dell’ottemperanza provvede quindi a un nuovo termine per l’esecuzione, senza pronunciare sull’ottemperanza in senso stretto.

Il Fatto

Con sentenza n. 797 del 5 maggio 2025 la Sezione annullava gli atti di una procedura concorsuale per un posto di professore di prima fascia, precisando al punto 3 che l’annullamento importava l’obbligo dell’Università di rinnovare le valutazioni dei due candidati entro quarantacinque giorni, ad opera di una nuova commissione in differente composizione.

L’amministrazione si limitava ad annullare il decreto di nomina in ruolo della controinteressata e a nominare la nuova commissione, quindi proponeva ricorso ex art. 112, quinto comma, c.p.a., chiedendo se la commissione rinnovata dovesse applicare i criteri già fissati nel verbale n. 1 del 12 giugno 2024, non censurati dalla sentenza, oppure determinare autonomamente nuovi criteri di massima, e chiedendo altresì una proroga del termine fissato in sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura del punto 2 della sentenza da eseguire. Il testo esclude con sufficiente chiarezza che fossero state accolte le censure avverso la predeterminazione dei criteri operata dalla commissione: la sentenza aveva giudicato non necessarie le “gabbie meccanicistiche” di valutazione e non in contrasto con i criteri generali del Senato accademico la predeterminazione contenuta nel verbale n. 1 del 12 giugno 2024.

Le censure accolte riguardavano quindi solo il segmento “a valle” della predisposizione dei criteri, esaminato ai punti 2.1 e 2.2. Il parametro di valutazione adoperato dal giudice era costituito dai criteri di massima già fissati dalla commissione, non da ulteriori criteri da affidare alla nuova commissione. In particolare, il punto 2.1 rilevava la divergenza tra la valutazione dei titoli e del curriculum rispetto agli stessi criteri di massima, per difetto di punteggi separati previsti per le tre sotto-aree.

La formulazione letterale della decisione e la sua interpretazione complessiva non evidenziavano i dubbi prospettati dall’amministrazione, che il Collegio qualifica come generici e sostanzialmente criptici. Ne deriva che non sussisteva alcun reale ostacolo all’esecuzione della sentenza.

I chiarimenti sono pertanto resi nel senso della non necessità di rinnovare i criteri di massima fissati dalla precedente commissione. Il Collegio aggiunge una considerazione di ordine pratico: la rinnovazione dei criteri sarebbe problematica in un contesto in cui la nuova commissione potrebbe già conoscere i nominativi dei candidati da scrutinare. Conseguentemente assegna all’Università il termine ultimativo di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per concludere le operazioni concorsuali e compensa le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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