Revoca in autotutela e cessazione della materia del contendere nel silenzio-assenso (TAR Sicilia n. 1930 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’atto impugnato, adottata all’esito del remand disposto dal giudice in sede cautelare, integra attività amministrativa successiva satisfattiva dell’interesse azionato e determina la pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere, ove il nuovo atto non sia meramente confermativo e abbia contenuto satisfattivo della pretesa. In sede di riedizione del potere l’Amministrazione, fermo il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, resta libera di adottare un atto di identico contenuto dispositivo ma fondato su diversa motivazione o su un differente procedimento. Nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi, e in particolare il nesso causale e l’effettività del danno, con conseguente rigetto della domanda generica.
Il Fatto
Una società ha impugnato la nota con cui il Comune, in risposta alla presentazione di una s.c.i.a. integrativa, ne ha disposto la sospensione dell’efficacia in attesa della definizione di un giudizio promosso da proprietari finitimi avverso un permesso di costruire in sanatoria. La società ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, e la condanna del Comune al risarcimento dei danni attuali e futuri derivanti dall’illegittima sospensione, deducendo il contrasto con l’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, che consente la sospensione solo in ipotesi tipizzate e non in attesa dell’esito di un separato giudizio.
Con ordinanza cautelare il Collegio ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti e, in seguito, ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti dell’atto e imponendo il riesame della fattispecie entro un termine. All’esito, il Comune ha adottato un provvedimento di revoca parziale in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, per mutamento della situazione di fatto. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con resistenza del Comune sulla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento. La revoca in autotutela ha reso inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite, in virtù dell’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.
Il Tribunale ha quindi ricostruito la funzione del remand: si tratta di una tecnica di tutela cautelare che rimette in gioco l’assetto di interessi definito con l’atto impugnato, restituendo alla P.A. l’intero potere decisionale iniziale senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituisce espressione della rinnovata funzione amministrativa e conduce alla pronuncia dichiarativa, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa.
In sede di riedizione del potere l’Amministrazione, fermo il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, resta libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in maniera generica. Nell’azione di responsabilità opera con pienezza il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento: spetta al danneggiato provare il nesso causale tra condotta della Pubblica Amministrazione ed evento dannoso e l’effettività del danno. La mancanza di tale prova impone il rigetto, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8259, Cons. Stato, sez. II, 10 ottobre 2022, n. 8644 e Cons. Stato, sez. V, 17 agosto 2022, n. 7200.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione in ragione della solo parziale fondatezza del ricorso, limitata alla domanda di annullamento come già evidenziato nella decisione cautelare.
Nota della Redazione
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