Quote latte, ricalcolo AGEA e improcedibilità per sopravvenuta disciplina (TAR Lombardia n. 163 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricalcolo del prelievo supplementare disposto dall’AGEA in esecuzione di sentenze che hanno annullato gli originari atti di quantificazione costituisce attività dovuta di rideterminazione, non cancellazione del debito. La prescrizione del credito non decorre né si compie durante la pendenza del giudizio promosso dal debitore avverso l’imputazione, poiché la difesa del creditore mantiene ferma la pretesa e sospende il termine fino al passaggio in giudicato. Le censure sull’inaffidabilità dei dati della produzione nazionale, già spese nei giudizi definiti dal Consiglio di Stato, sono inammissibili nel nuovo giudizio. La sopravvenuta disciplina che annulla le comunicazioni di ricalcolo anteriori rende improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese in presenza di soccombenza virtuale solo parziale.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente impugnava due provvedimenti del direttore dell’Organismo Pagatore dell’AGEA, con i quali — in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2818 del 4 maggio 2020 e n. 7063 del 18 ottobre 2019 — era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per le campagne 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999. Tali sentenze avevano annullato le originarie comunicazioni dell’AGEA e la conseguente determinazione del prelievo, disapplicando il meccanismo di compensazione nazionale in linea con la sentenza della Corte di Giustizia C-348/18 del 27 giugno 2019.
Il ricalcolo peggiorava la posizione debitoria dell’azienda, che proponeva ricorso articolando censure sulla prescrizione del credito, sugli interessi, sull’inaffidabilità dei dati produttivi e sui criteri di determinazione del fattore di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce in via preliminare la portata delle sentenze di annullamento: esse non dispongono la cancellazione di quanto dovuto, ma la semplice rimozione degli atti di quantificazione, imponendo all’AGEA una complessiva attività di rideterminazione.
Sul primo motivo, il TAR esclude l’operatività della prescrizione. Richiamando la regola dell’art. 2945, comma 2, c.c. e i precedenti Cass. civ. Sez. III n. 31259 del 21 ottobre 2022, n. 40845 del 20 dicembre 2021 e Cass. civ. Sez. Lav. n. 21799 del 29 luglio 2021, rileva che, quando l’iniziativa giudiziale è assunta dal debitore, l’effetto sospensivo si mantiene per tutta la durata del processo.
La censura sull’incertezza della produzione nazionale è dichiarata inammissibile, perché già spesa nei giudizi definiti dalle sentenze n. 2818/2020 e n. 7063/2019. Anche a volerla riqualificare come difetto di motivazione, il Collegio richiama l’orientamento consolidato che respinge analoghe doglianze, citando la giurisprudenza europea Ribaldi e Lattepiù e nazionale, tra cui Corte cost. n. 272 del 7 luglio 2005 e Cons. Stato Sez. II n. 1077 del 12 febbraio 2020.
Sugli interessi, il TAR ritiene corretta l’applicazione alle originarie imputazioni: la loro rinuncia costituirebbe aiuto di Stato, salvo deroga europea, come avvenuto per la rateizzazione del 2003. La situazione muta solo per effetto dell’art. 10-bis, comma 3, del DL n. 69/2023, che individua nelle sentenze della Corte di Giustizia una giusta causa di cancellazione degli interessi anteriori al 27 giugno 2019. Il comma 4 ha inoltre dichiarato prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori, e l’AGEA ha annullato i propri atti.
Il ricorso è pertanto improcedibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese in ragione della soccombenza virtuale solo parziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.