Chiusura balcone non sanata da condono che esclude nuovi volumi (TAR Calabria n. 1683 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura di un balcone mediante muratura e posa di infisso costituisce intervento edilizio che determina aumento della superficie utile e del volume e richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire. La concessione edilizia in sanatoria che abbia ad oggetto esclusivamente difformità non valutabili in termini di superficie e di volume non legittima gli incrementi volumetrici non previsti dai titoli originari. Il rilascio della sanatoria per opere non computabili in termini di superficie o volume, con il conseguente mancato pagamento degli oneri, esclude che essa possa estendersi a nuovi volumi urbanisticamente rilevanti. L’eventuale imprecisione descrittiva dell’abuso contenuta nel verbale di sopralluogo non vale a conferire legittimazione a un intervento non assentito né sanato.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un immobile in Catanzaro e hanno ricevuto nel febbraio 2024 la comunicazione di avvio del procedimento per abuso edilizio, relativo alla chiusura del balcone esistente mediante muratura e posa di infisso, con aumento della superficie utile. Successivamente il Comune ha rilasciato una concessione edilizia in sanatoria che definiva una domanda di condono presentata nel 1987 per lo stesso immobile.
Ciononostante, con ordinanza prot. n. 000041 del 10 dicembre 2024, l’amministrazione ha intimato la demolizione della chiusura del balcone. I proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo che il balcone, della profondità di un metro, era già oggetto della sanatoria e che lo stato legittimo dell’immobile era quello definito dalla concessione in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto della controversia nella chiusura del balcone, realizzata secondo l’amministrazione in difformità rispetto alla concessione edilizia originaria e non sanata dalla successiva concessione in sanatoria. Non è in discussione che la chiusura di un balcone comporti un aumento di volumetria e sia soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6627. I titoli originari prevedevano un balcone di due metri di profondità, poi realizzato in misura ridotta, ma non autorizzavano la sua chiusura.
Il punto dirimente, già segnalato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1849 del 20 maggio 2025 in sede cautelare, è l’esatta portata della concessione in sanatoria. Essa è stata rilasciata per difformità non valutabili in termini di superficie e di volumi, comprensive delle dimensioni dei balconi. Il tenore letterale del provvedimento esclude dunque che con esso possano essere sanati aumenti di volumetria non previsti negli originari titoli edilizi.
A conferma, il Collegio rileva che per l’istanza di condono è stato impiegato il modello 47/85-c, con indicazione della tipologia di abuso n. 7 della tabella allegata alla legge n. 47/1985, ossia opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all’art. 15 della legge n. 47/1985. La domanda aveva ad oggetto opere non computabili in termini di superficie o volume e, per tale ragione, non sono stati pagati gli oneri che sarebbero stati dovuti ove fossero stati sanati nuovi volumi urbanisticamente rilevanti.
Né la confusione nella descrizione dell’abuso contenuta nel verbale di sopralluogo, ripresa dall’ordinanza di demolizione, può legittimare un incremento volumetrico non previsto dalla concessione originaria né sanato. L’amministrazione ha quindi correttamente contestato la chiusura del balcone e l’aumento di superficie e volume, non trovando l’intervento legittimazione in alcun titolo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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