Danno da ritardo nel permesso di costruire: prova del nesso causale (TAR Lombardia n. 1439 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento favorevole la situazione soggettiva del privato ha natura di interesse legittimo pretensivo e la responsabilità dell’amministrazione va ricondotta allo schema extracontrattuale, non a quello dell’inadempimento ex art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che l’onere della prova di tutti gli elementi tipici della fattispecie risarcitoria, compreso il nesso causale, incombe sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. Il documento recante il contratto preliminare, privo di data certa ai sensi dell’art. 2704, comma 1, cod. civ., non è idoneo a provare il mancato guadagno lamentato. Il pregiudizio economico deve costituire conseguenza immediata e diretta della condotta amministrativa ex art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ.

Il Fatto

Una società stipula nel 2008 una convenzione urbanistica con un Comune per l’esecuzione di un piano di lottizzazione, garantita da una polizza fideiussoria. La società chiede al TAR di inibire in via cautelare l’escussione della polizza e di accertare la durata della convenzione; l’istanza cautelare è respinta per difetto di fumus e per dubbi sulla giurisdizione.

Nel 2019 la società presenta domanda di permesso di costruire, che il Comune nega. Il diniego è annullato con sentenza del medesimo TAR, passata in giudicato; il titolo edilizio è poi rilasciato nel 2021. Nel 2023 la società deposita motivi aggiunti chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni per il ritardo. Il Comune eccepisce l’inammissibilità e, nel merito, la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.: il Comune non ha dato seguito all’escussione della cauzione e la scadenza della convenzione è già stata accertata con sentenza passata in giudicato. Residua l’interesse allo scrutinio dei motivi aggiunti, nei quali è contenuta la domanda risarcitoria.

Il Tribunale qualifica la domanda come danno da ritardo nel rilascio del permesso di costruire. Al di là della generica dizione di “inadempimento”, l’unico pregiudizio concretamente individuato è il ritardo nell’ottenimento del titolo. La prima voce di danno, pari a 710.000,00 euro, muove da un contratto preliminare del 2018 risolto consensualmente, con rivendita a prezzo inferiore dopo il rilascio del titolo.

La pretesa è infondata. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 8299 del 2023, il Collegio ribadisce che la responsabilità si fonda sullo schema extracontrattuale e che l’onere della prova grava sul privato. Il documento recante il preliminare è privo di data certa e non è stato registrato né trascritto, in violazione dell’art. 2704 cod. civ.; il resistente ha contestato espressamente tali elementi.

È dirimente, inoltre, che il preliminare e la sua risoluzione risalgano al settembre 2018, mentre il diniego impugnato è stato adottato nel settembre 2019, circa un anno dopo. Il preliminare non richiama la domanda di permesso di costruire e resta generico sul progetto. Manca quindi la prova che il mancato guadagno sia conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 cod. civ. del ritardo, con difetto di prova del nesso causale.

La seconda voce, relativa al maggiore esborso IMU stimato equitativamente in 18.000,00 euro, è generica e apodittica: non è provato né il tempo di realizzazione del fabbricato né la sua tempestiva alienazione. I motivi aggiunti sono integralmente rigettati; le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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