Soccorso istruttorio ammesso per chiarire impegni tecnici già assunti (TAR Puglia n. 1382 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, è legittima quando è diretta a interpretare l’offerta e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le ambiguità, senza modificarne il contenuto. I chiarimenti resi non integrano una modifica dell’offerta se si limitano a precisare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa. La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per errori di fatto macroscopici, illogicità o irragionevolezza manifesta. Gli orari di presenza indicati “di massima” nella lex specialis non impongono un monte ore pari alla somma aritmetica degli stessi. Infine, il minor costo della manodopera giustificato da un C.C.N.L. coerente con l’oggetto dell’appalto e da una migliore organizzazione aziendale non integra elusione del divieto di ribasso ex art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente, partecipava alla gara a procedura aperta indetta dalla Marina Militare per l’affidamento, in sei lotti, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e dei sistemi fognari di vari Comandi nell’area di Taranto. La ricorrente concorreva solo per i lotti 2, 3, 5 e 6, classificandosi sempre seconda; l’aggiudicazione andava alla controinteressata per tutti i lotti.
Dopo l’aggiudicazione, la ricorrente impugnava gli atti di gara e chiedeva l’accertamento dell’illegittimo diniego di accesso. Ottenuta la documentazione, proponeva motivi aggiunti. In corso di causa rinunciava all’impugnazione per i lotti 2, 5 e 6, mantenendo l’interesse per il solo lotto 3. L’istanza cautelare era respinta e l’appello cautelare rigettato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara anzitutto l’improcedibilità parziale per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con riferimento ai lotti 2, 5 e 6, residuando l’interesse solo per il lotto 3.
Sul merito, il Collegio richiama l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che distingue i chiarimenti consentiti sul contenuto dell’offerta da quelli inammissibili perché modificativi della stessa. La giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 9541 del 2023, n. 680 del 2020) ammette i chiarimenti volti a interpretare l’offerta e a superarne le ambiguità. Nel caso concreto la Commissione ha chiesto precisazioni sul numero di squadre e operatori impiegati e sul monte ore mensile: l’operatore ha chiarito che la squadra era da intendersi per ciascun impianto e che il monte ore si riferiva all’intera squadra. Nessuna modifica dell’offerta, dunque, ma sola precisazione di impegni già assunti.
Quanto all’asserita sottodimensionamento, il Tribunale osserva che le Specifiche Tecniche prevedevano due impianti principali e due operatori per ciascuno. Gli orari erano indicati “di massima” e per quanto “necessario”: non era prescritto un monte ore pari alla somma aritmetica degli stessi. Spettava alla Commissione valutare l’attendibilità e adeguatezza del piano organizzativo, apprezzamento non sindacabile se non per illogicità o arbitrarietà. Il distacco di oltre 11 punti nei punteggi tecnici e di oltre 6 punti nel totale esclude comunque un esito diverso della gara.
Le censure sul costo della manodopera sono infondate: l’aggiudicataria ha indicato il C.C.N.L. Igiene Ambientale, coerente con l’oggetto dell’appalto e con costi inferiori al C.C.N.L. Metalmeccanici su cui era calcolata la base d’asta, senza scendere sotto i minimi salariali. La riduzione si spiega con la migliore organizzazione aziendale, senza penalizzazioni per la manodopera.
Quanto alla certificazione, la dichiarazione EMAS richiesta è equipollente alla ISO 14001:2015 posseduta dall’aggiudicataria, come confermato dalla stazione appaltante con comunicato del 14 novembre 2024. La domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. è invece improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta in corso di giudizio. Spese compensate.
Nota della Redazione
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