Sopravvenuto difetto di interesse per mancata impugnazione degli atti confermativi della variante (TAR Marche n. 697 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli atti di approvazione di una variante urbanistica diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando gli atti impugnati risultano superati da successivi atti programmatori che ne confermano la destinazione urbanistica avversata e che non siano stati specificamente impugnati. A tal fine non è sufficiente la clausola di stile con cui il ricorrente dichiari di censurare gli atti conseguenti. L’improcedibilità presuppone che tra gli atti impugnati e quelli sopravvenuti non sussista un rapporto di consequenzialità, tale per cui l’annullamento dei primi comporterebbe l’automatica caducazione dei secondi.

Il Fatto

Una società agricola e i suoi soci impugnavano davanti al TAR Marche la deliberazione con cui il consiglio comunale aveva dato riscontro al parere di conformità urbanistica in ordine a una variante al P.R.G. in adeguamento al piano territoriale di coordinamento provinciale. Con motivi aggiunti i ricorrenti estendevano l’impugnazione alla delibera di approvazione definitiva della variazione del piano regolatore.

La controversia riguardava il mutamento di destinazione dell’area di interesse dei ricorrenti, da agricola a zona industriale con vincolo preordinato all’esproprio. Il Comune si costituiva e eccepiva l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per non essere stati impugnati gli atti finali della procedura di approvazione della variante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati non erano più direttamente lesivi, in quanto superati da successivi atti programmatori che avevano confermato la destinazione urbanistica contestata. Tali atti non risultavano specificamente impugnati dai ricorrenti.

Il Tribunale ha precisato che, a tal fine, non basta la formula di rito con cui il ricorrente dichiari di censurare gli atti conseguenti: si tratta di mera clausola di stile, inidonea a estendere l’oggetto del gravame. Ha richiamato sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 7/11/2023, n. 16496.

Il Collegio ha inoltre escluso che tra gli atti impugnati e quelli sopravvenuti sussistesse un rapporto di consequenzialità, con la conseguenza che l’annullamento dei primi non avrebbe comportato l’automatica caducazione dei secondi. Ha richiamato T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 9/4/2014, n. 358 e T.A.R. Liguria, sez. I, 27/4/2012, n. 592.

I ricorrenti avevano sostenuto, nella memoria depositata il 20 giugno 2024, che gli atti di esecuzione non avrebbero recepito integralmente le osservazioni provinciali e non avrebbero modificato il vulnus arrecato all’azienda agricola. Avevano inoltre dichiarato che la variante approvata nel 2023 aveva confermato la destinazione urbanistica dell’area.

Il Collegio ha respinto l’ulteriore istanza di rinvio avanzata in udienza, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Ha quindi dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite in ragione della definizione in rito e del carattere risalente della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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