Divieto di detenere armi e revoca del porto senza diritto soggettivo (TAR Abruzzo n. 71 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma rappresenta l’eccezione al generale divieto di portare armi, riconoscibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. I provvedimenti inibitori possono essere adottati nei confronti di coloro che non provano la buona condotta e non danno affidamento di non abusare delle armi, quali esito di un giudizio sintetico-valutativo sulla condotta di vita complessiva dell’interessato. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Non è necessario un obiettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non offra completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso, in chiave di prevenzione e non sanzionatoria. I provvedimenti amministrativi sono emanati rebus sic stantibus secondo il principio del tempus regit actum: una successiva sentenza penale di assoluzione non rende illegittimo retroattivamente l’operato dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava due provvedimenti del Prefetto dell’Aquila: il primo disponeva nei suoi confronti il divieto di detenere qualsiasi arma e munizione ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.; il secondo revocava il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola per difesa personale.

Il gravame deduceva violazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, insufficiente motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione si costituiva con memoria di mera forma. Le istanze cautelari venivano respinte in primo grado; il Consiglio di Stato, sull’appello cautelare, le accoglieva solo in parte, nei soli confronti del provvedimento di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, tenuto conto delle esigenze lavorative dell’appellante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. I provvedimenti inibitori presuppongono che l’interessato non possa provare la buona condotta e non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità, con sindacato limitato ai profili dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta. Nel bilanciamento degli interessi prevale quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone.

Quanto alla consistenza istruttoria, i provvedimenti si fondavano su una pluralità di elementi: la denuncia del medico competente dell’istituto di vigilanza per violenza e minaccia; il ritiro dei titoli di polizia e delle armi a seguito di certificazione di inidoneità, poi restituiti dopo certificato di idoneità; una segnalazione per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ex art. 616 cod. pen., da cui era scaturito un procedimento penale definito con condanna a pena sospesa, divenuta irrevocabile; un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con contestazione legata alla qualifica di guardia particolare giurata e all’aggravante ex art. 61, n. 11 octies, cod. pen.; una situazione di conflittualità con i vertici dell’istituto.

Il Collegio ritiene che l’apprezzamento discrezionale non si sia discostato dalle coordinate ermeneutiche richiamate. I fatti sono stati oggetto di attenta valutazione all’esito di adeguata istruttoria, con esplicitate le ragioni del divieto.

Il Tribunale affronta poi il profilo della sopravvenuta assoluzione in rito abbreviato, intervenuta nel corso del giudizio. La sentenza è successiva al provvedimento impugnato e, per il principio del tempus regit actum, i provvedimenti amministrativi sono emanati rebus sic stantibus. La pronuncia penale favorevole potrà astrattamente giustificare una richiesta di revoca del divieto o di analogo titolo, ma non è idonea a rendere illegittima retroattivamente l’attività dell’Amministrazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolare natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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