L’erronea improcedibilità è nulla e impone il rinvio al primo giudice (Cons. Stato n. 10 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimetta la causa al giudice di primo grado quando dichiara la nullità della sentenza, si applica anche alla sentenza che abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. La nullità della sentenza ricorre quando la statuizione di improcedibilità si fondi su motivazione palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti o circostanze non pertinenti. Il principio vale anche nei giudizi pendenti, trattandosi di regula iuris processuale sottoposta al tempus regit actum. Il quesito non attinente ai fatti di causa non è esaminabile dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
La società appellante opera nello spettacolo e ha partecipato al bando della Camera di commercio di Napoli per la valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri, anno 2021, finanziato con sovvenzioni a fondo perduto nel periodo emergenziale. Dopo la correzione di errori di calcolo e una istanza di riesame, la graduatoria è stata riformulata e la società è scivolata dal terzo al quarto posto, con riduzione del contributo.
Il TAR Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: anche in caso di accoglimento, la società sarebbe stata esclusa per non aver presentato la rendicontazione delle spese entro il termine perentorio di sessanta giorni. Da qui l’improcedibilità anche della domanda risarcitoria. La VI Sezione, con sentenza non definitiva, ha accolto i primi tre motivi e rimesso due quesiti all’Adunanza Plenaria.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria muove dalla sentenza n. 16 del 2024, che ha ricostruito le categorie della mancanza del contraddittorio, della lesione del diritto di difesa e della nullità della sentenza come categorie generali da riempire di contenuto. La nullità della sentenza non si esaurisce nel difetto di sottoscrizione, ma comprende i palesi errori di giudizio in fatto o in diritto, configurabili quando l’erronea declaratoria di inammissibilità si basi su motivazione palesemente tautologica o su circostanze non pertinenti.
Il Collegio estende tale conclusione all’improcedibilità. Ciò che muta rispetto all’inammissibilità è solo il tempo in cui la condizione dell’azione si assume non sussistente: prima dell’instaurazione del giudizio, ovvero nel corso di esso. Anche in questa ipotesi il mancato esame del merito determina la totale negazione del doppio grado di giudizio di merito.
La sentenza di improcedibilità è dunque annullabile con rinvio ex art. 105 cod. proc. amm. quando il Consiglio di Stato rilevi, senza margine di dubbio, che la motivazione sia palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti non pertinenti. La giurisprudenza richiamata conferma l’indirizzo: Cons. St., Sez. IV, n. 4142 del 2025 e Cons. St., Sez. V, n. 3456 del 2025. La nullità della sentenza può ravvisarsi anche quando la statuizione di improcedibilità non tenga conto, neppure manifestandone conoscenza, di un principio enunciato dall’Adunanza Plenaria o di un orientamento consolidato.
Il rinvio va escluso quando l’errore non sia qualificabile come palese, cioè quando il giudice abbia analiticamente esaminato tutti gli elementi fattuali e valutato consapevolmente il quadro normativo e giurisprudenziale. In caso di annullamento con rinvio occorre evidenziare le circostanze che rendono l’errore palese.
Il secondo quesito, sull’irricevibilità, non è esaminabile: difetta la rilevanza almeno in astratto, poiché la sentenza appellata non ha dichiarato irricevibile il ricorso. La causa è restituita alla Sezione rimettente per la definizione del secondo grado.
Nota della Redazione
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