CIGO e causale errata: irrilevante la malattia dell’amministratore (TAR Sicilia n. 2537 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’indicazione della causale integrabile costituisce onere del datore di lavoro, cui corrisponde il potere-dovere dell’INPS di richiedere una relazione tecnica coerente con la causale prescelta ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 95442/2016. L’errore nella scelta della causale non è privo di conseguenze giuridiche e non determina alcun vizio di difetto di istruttoria. Integra imperizia o negligenza ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. n. 95442/2016, e dunque difetto del requisito della non imputabilità all’impresa, la scelta di far dipendere l’avvio dei nuovi cantieri dalla presenza in servizio di un unico soggetto, senza integrare l’organigramma aziendale. Poiché l’istituto opera in via di eccezione al sinallagma retributivo, i presupposti dell’intervento di garanzia sono soggetti a stretta interpretazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore edilizio, presentava in data 11.12.2025 domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 17.11.2025 al 15.02.2026, indicando la causale della crisi temporanea di mercato e rappresentando la temporanea mancanza di commesse tra la chiusura dei cantieri in corso e l’avvio di nuove lavorazioni.
L’INPS respingeva l’istanza con provvedimento del 13.01.2026 e, sul riesame, il Comitato Amministratore confermava il diniego con deliberazione del 30.03.2026. La società impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto al trattamento, lamentando in particolare l’errata qualificazione della causale e la carenza dell’istruttoria svolta dall’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina unitariamente le censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti, stante la loro identità contenutistica. La questione centrale riguarda la causale integrabile effettivamente invocata e le conseguenze dell’errore commesso nella compilazione della domanda.
Il TAR rileva che, a norma dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 95442/2016, la crisi di mercato postula la dimostrazione del contesto economico produttivo del settore o della congiuntura negativa del mercato di riferimento. La relazione allegata all’istanza nulla diceva sul punto. Poiché il periodo richiesto non superava i tre mesi, la società avrebbe dovuto piuttosto indicare la causale fine cantiere o fine fase lavorativa di cui all’art. 4 del D.M. n. 95442/2016, per la quale sarebbe stata sufficiente una relazione tecnica attestante la durata prevista e la fine dei lavori.
L’errore nella causale ha quindi imposto all’Istituto di acquisire una relazione coerente con la causale prescelta. L’INPS ha attivato la procedura di supplemento istruttorio e la società ha trasmesso una relazione che qualificava la fattispecie come fine fase lavorativa, riconducendo però la mancanza di lavoro allo stato di malattia dell’amministratore, figura ritenuta indispensabile per l’apertura dei nuovi cantieri. L’assunto di istruttoria carente risulta pertanto smentito in fatto.
Il Collegio esclude anche la violazione del requisito della non imputabilità all’impresa. La ripresa dell’attività non è certa: dipende da un accordo preliminare mai formalizzato né prodotto, e dal rientro in servizio di un unico soggetto. Richiamando il principio per cui la Cass. Integrazione opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione del costo a carico della collettività e conseguente stretta interpretazione dei presupposti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2503 del 2012), il TAR ritiene che la società avrebbe potuto assumere, anche a tempo determinato, una figura idonea a supplire all’assenza dell’amministratore. Socializzare il costo della propria cattiva organizzazione interna mediante la CIGO costituisce negligenza imputabile all’impresa.
Essendo tale motivo bastevole a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, le ulteriori censure non vengono scrutinate per carenza di interesse. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono rigettati, con condanna della società alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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