Cittadinanza: il diniego non può fondarsi sui precedenti penali del coniuge (Cons. Stato n. 753 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato, subordinato a un giudizio prognostico di stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Il diniego deve fondarsi su una valutazione complessiva e personale del grado di inserimento sociale dell’aspirante cittadino. I precedenti penali del coniuge convivente non possono autonomamente fondare il rigetto dell’istanza della moglie, perché il provvedimento che vi si appoggi omette ogni apprezzamento sulla sua condotta e sulla sua integrazione personale. Il sindacato del giudice amministrativo resta di tipo estrinseco, ma verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la coerenza della motivazione con la ratio del potere esercitato.

Il Fatto

Due coniugi stranieri impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero dell’Interno che aveva respinto le loro istanze di cittadinanza italiana. Il diniego si reggeva sulla condanna riportata dal marito per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, e sul legame coniugale della moglie con il coniuge coinvolto nella vicenda penale.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo legittima la ponderazione delle condotte del marito anche ai fini della posizione della moglie, in quanto sintomatiche dell’integrazione del nucleo familiare. I coniugi appellavano, deducendo la risalenza dei fatti, l’estinzione dei reati e l’assenza di valutazione della condotta personale della moglie. In sede cautelare il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ravvisando profili di fumus meritevoli di approfondimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del potere. La cittadinanza per naturalizzazione è atto di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status laesae dignitatis morale e civile del richiedente. L’inserimento nella comunità statale può avvenire solo quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda i requisiti di stabile integrazione, mediante un giudizio prognostico che escluda azioni contrarie all’ordine e alla sicurezza e violazioni dei valori identitari dello Stato (richiamate Cons. St., sez. III, n. 4121/2021 e n. 8233/2020).

In questa valutazione assumono rilievo tutti gli aspetti da cui desumere l’integrazione: conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, assenza di precedenti penali, considerazioni economiche e patrimoniali. L’amministrazione deve privilegiare l’interesse pubblicistico, di rango superiore rispetto all’interesse legittimo pretensivo dell’aspirante cittadino. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco, ma verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la coerenza della motivazione con la ratio del potere.

Applicando tali coordinate, la Corte accoglie l’appello quanto alla moglie. Il provvedimento impugnato omette qualsiasi valutazione sul suo reale e personale grado di inserimento sociale. Il riferimento ai precedenti penali del coniuge non può fondare il diniego, dovendo essere apprezzato nell’ambito della più ampia valutazione della complessiva personalità dello straniero.

Quanto al marito, invece, il diniego costituisce apprezzamento di merito amministrativo immune da vizi di legittimità: l’Autorità ha ritenuto non ravvisabile la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente. Nei limiti del sindacato consentito, i vizi lamentati non sussistono. L’appello è quindi accolto in parte, con annullamento del provvedimento limitatamente alla posizione della moglie e rigetto per il resto.

La decisione si fonda sul principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale (richiamate Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e Sezioni Unite n. 26242 del 2014). Le spese del grado sono compensate, anche per l’assenza di difese scritte dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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