CIGO, comunicazione sindacale senza forme vincolanti e motivazione non postuma (C.G.A.R.S. n. 16 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 non prescrive alcuna modalità formale per la comunicazione preventiva della crisi d’impresa alle organizzazioni sindacali. L’accesso alla CIGO non è subordinato all’impiego di mezzi certificativi né all’allegazione alla domanda delle comunicazioni inviate, essendo sufficiente l’effettivo espletamento della procedura. Le indicazioni della circolare INPS n. 139/2016 sono prive di valore normativo o provvedimentale e non possono integrare la disciplina legislativa. Il diniego fondato sul difetto di quella documentazione è illegittimo, tanto più che l’INPS è tenuto a svolgere le verifiche istruttorie interpellando i sindacati. Le ragioni addotte per la prima volta in giudizio a sostegno del provvedimento costituiscono motivazione postuma e non sono ammissibili.

Il Fatto

Una società presenta cinque domande di integrazione salariale ordinaria per eventi meteo, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 6 del d.m. n. 95442 del 15 aprile 2016. L’INPS le respinge con provvedimenti del 12 settembre 2020, motivati in modo identico e sintetico: la documentazione allegata non è corretta rispetto alla richiesta di copia dell’avvenuta consegna della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La società ricorre al TAR Sicilia, che accoglie il ricorso. Il giudice amministrativo reputa postuma la contestazione concernente l’omessa comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali, formulata dall’INPS solo in sede di memoria difensiva. Nel merito ritiene non vincolanti le prescrizioni della circolare e sufficiente l’espletamento in fatto della procedura. L’INPS appella, ribadendo le proprie censure in rito e nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sull’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati. L’appellante estende la platea, sostenendo che il ricorso andava notificato tanto ai lavoratori quanto alle organizzazioni sindacali pretermesse. La tesi non regge: i lavoratori condividono l’interesse dell’impresa al superamento della crisi temporanea, confidando nella ripresa dell’attività e nel mantenimento del posto di lavoro, e assumono perciò il ruolo di cointeressati. La stessa conclusione vale per le organizzazioni sindacali, in linea con la precedente C.G.A.R.S. n. 663 del 9 ottobre 2023 e con la sentenza di questa Sezione n. 424/2020.

Quanto al primo motivo, la Corte condivide l’analisi del primo giudice sulla motivazione postuma. Il riferimento al plurale alle organizzazioni sindacali più rappresentative contenuto nei dinieghi non consente di ricavare la contestazione sulla trasmissione incompleta a tutte le sigle. Il principio per cui sono inammissibili le argomentazioni difensive che integrano in sede giurisdizionale la motivazione del provvedimento è ribadito da Cons. Stato n. 760/2019 e n. 2506/2016, e assume rilievo ancora maggiore nella materia della cassa integrazione, dove l’art. 11 del d.m. n. 95442/2016 impone uno sforzo motivazionale specifico non surrogabile dalle difese processuali.

È infondata anche la censura sul preteso valore precettivo delle circolari. In assenza di specifiche prescrizioni legislative non possono supplire le indicazioni della circolare n. 139/2016, prive di efficacia vincolante. I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, non superano il vaglio: l’incompletezza delle attestazioni di consegna o l’invio alla CISL tramite posta ordinaria non integrano la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015. La norma non prevede modalità formali e persegue la finalità di garantire l’informazione dei lavoratori e favorire un accordo in situazione di crisi; un’interpretazione formalistica finirebbe per violarne la lettera e la ratio, come affermato da Cons. Stato n. 8174/2019.

Assume valenza dirimente il rilievo del primo giudice sull’art. 11 del d.m. n. 95442/2016, che nel comma 2 consente all’INPS di sentire le organizzazioni sindacali partecipanti alla consultazione. La disposizione presuppone un potere-dovere istruttorio di verifica che l’amministrazione non ha esercitato, nonostante lo ribadisca la stessa circolare. Il rigetto delle censure nel merito comporta la conferma del capo sulle spese di primo grado, correttamente poste a carico della parte soccombente. L’appello è respinto e la sentenza confermata; nulla sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della società appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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