Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Toscana n. 126 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Il giudice amministrativo non entra nel merito dei motivi e pronuncia sul solo presupposto processuale della cessazione dell’interesse. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla considerazione della vicenda nel suo complesso. La declaratoria di improcedibilità chiude il giudizio senza esame della legittimità degli atti impugnati.
Il Fatto
La ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha impugnato davanti al TAR Toscana una serie di atti relativi agli impianti di telefonia mobile nel Comune di Pisa. Oggetto del contendere erano le comunicazioni della società di riscossione dei tributi locali dell’11.7.2019 e del 27.9.2019, la nota dell’ufficio comunale del 13.6.2019 e il messaggio di posta elettronica certificata del 27.9.2019.
La ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento e la disapplicazione delle delibere consiliari e di giunta del 28.3.2019 e delle disposizioni regolamentari in materia di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Si sono costituiti in giudizio il Comune e la società di riscossione. In data 13 gennaio 2024 la parte ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’istanza depositata dalla ricorrente e ne ha tratto le conseguenze processuali. La questione sottoposta non riguarda più il merito della legittimità degli atti impugnati, ma il presupposto dell’azione: la persistenza dell’interesse a ricorrere.
Il Tribunale ha applicato il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La prima disposizione consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la seconda disciplina la pronuncia sul solo presupposto processuale, con definizione del giudizio in forma semplificata.
Preso atto della dichiarazione della parte, il Collegio non ha potuto che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La statuizione resta sul piano processuale e non implica alcun accertamento sulla fondatezza delle censure articolate avverso gli atti e le delibere impugnate.
Sul versante delle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giustificate ragioni per la compensazione integrale tra le parti. La vicenda nel suo complesso ha giustificato l’integrale reciproca rinuncia, senza condanna della parte soccombente sul piano formale.
Nota della Redazione
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