Chiusura veranda con muratura integra ampliamento volumetrico e impone demolizione (TAR Sicilia n. 1912 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle vetrate autorizzate con pareti in muratura portante a chiusura di una veranda non costituisce mera variante al titolo abilitativo. Essa realizza un ampliamento volumetrico non consentito, perché determina la fusione dello spazio esterno nell’abitazione e la creazione di un nuovo locale aggregato all’organismo edilizio preesistente. L’intervento, eseguito in parziale difformità dal titolo, modifica sagoma, volume e superficie e integra gli estremi dell’abuso edilizio assoggettato alla sanzione ripristinatoria. Non trova applicazione la sola sanzione pecuniaria prevista per le difformità non incidenti sul volume.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un lotto agricolo, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune gli ha ingiunto di rimuovere le opere realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata per la costruzione dell’immobile. Le opere contestate consistevano nella modifica del prospetto Sud e nell’ampliamento dell’unità principale mediante chiusura della tettoia in legno con muratura portante, in luogo delle vetrate in vetrocamera originariamente previste in progetto.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che le opere erano già autorizzate e che la sostituzione della chiusura a vetri con la chiusura in muratura non avrebbe realizzato alcun nuovo volume, con la conseguenza che sarebbe stata sufficiente una SCIA e che l’unica sanzione applicabile sarebbe stata quella pecuniaria. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. La prospettazione del ricorrente, secondo cui si tratterebbe della mera sostituzione della chiusura della tettoia con muratura al posto delle vetrate, non è condivisibile. Dalla descrizione contenuta nell’ordinanza impugnata, basata sui rilievi della Polizia locale, emerge che l’opera consiste nella modifica del prospetto Sud e nell’ampliamento dell’unità principale, realizzato con la chiusura della tettoia costituente il prolungamento della falda Sud dell’unità principale.

Il Collegio rileva che il ricorrente si limita ad affermare che il Comune aveva autorizzato l’installazione di vetrate, senza allegare alcun elemento sulla natura e sui requisiti tecnici e costruttivi delle stesse. Tali elementi non si evincono dalla documentazione versata in atti, ossia le tavole di progetto e la relazione tecnica.

La sostituzione delle vetrate autorizzate con muratura portante realizza dunque un ampliamento volumetrico in carenza di titolo abilitativo. Essa determina la fusione, non consentita, della veranda nell’abitazione, creando un nuovo locale non autonomamente utilizzabile ma aggregato al preesistente organismo edilizio, che viene trasformato in termini di sagoma, volume e superficie.

Il Tribunale richiama il precedente del CGARS n. 260/2024 del 30.03.2024, secondo cui anche la disciplina derogatoria regionale che esclude, a certe condizioni, che la chiusura di verande realizzi aumento di superficie o di volume non consente una assimilazione tout court degli spazi racchiusi agli spazi interni dell’abitazione. La chiusura deve essere realizzata con metodi e materiali che ne consentano la facile rimozione, senza alcun sovraccarico urbanistico. Non può invece consentirsi l’inglobamento dello spazio esterno nell’abitazione, che è proprio ciò che si verifica quando la chiusura con pareti in muratura trasforma in volume chiuso lo spazio esterno, creando nuovo volume utile all’interno dell’abitazione.

Il Comune ha quindi correttamente qualificato l’intervento come eseguito in parziale difformità dal titolo abilitativo, con incremento di volume e modifica del prospetto, per il quale si imponeva la sanzione ripristinatoria. Il ricorso è respinto e le spese sono dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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