CIGO e stato di fermo prevedibile: esclusa la non imputabilità all’imprenditore (TAR Marche n. 589 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La CIGO presuppone una situazione di difficoltà produttiva transitoria e non imputabile all’imprenditore e ai lavoratori. Il requisito della non imputabilità va inteso in senso rigoroso: l’evento deve essere oggettivamente imprevedibile e sottratto al dominio di chi organizza i fattori di impresa, secondo l’ordinaria diligenza. Lo stato di fermo di un cantiere noto all’acquirente già al momento dell’acquisizione rientra nell’alea del rischio di impresa e non integra il presupposto dell’integrazione salariale ordinaria. La necessità di opere di manutenzione e messa in funzione degli impianti prima della ripresa produttiva non costituisce caso fortuito o forza maggiore. L’istituto, operando in via di eccezione rispetto al sinallagma retributivo, è di stretta interpretazione.
Il Fatto
La società ricorrente acquisisce il 1 agosto 2016 un cantiere navale fermo da oltre un anno, con le maestranze collocate in CIGS a zero ore. Il giorno successivo presenta all’INPS istanza di CIGO per 101 dipendenti, dal 1 agosto al 3 settembre 2016, allegando la richiesta di incontro alle organizzazioni sindacali e il verbale di consultazione del 1 agosto 2016.
A fondamento dell’istanza la società deduce ragioni congiunturali legate all’acquisizione e la necessità di verificare impianti e macchinari prima del graduale rientro in servizio. L’INPS di Ancona rigetta con provvedimento del 26 settembre 2016, ritenendo la riduzione dell’attività connessa a una strutturale situazione aziendale. Il ricorso amministrativo è respinto con deliberazione n. 1461/2017. La società impugna entrambi gli atti davanti al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 11 del d.lgs. n. 148 del 2015, che consente la CIGO quando la difficoltà produttiva non sia imputabile al datore di lavoro e sia effettivamente transitoria. L’imputabilità sussiste anche quando la crisi dipende da una caratteristica intrinseca del modello di impresa, destinata a ripetersi o prolungarsi nel tempo. L’imprenditore deve adattare continuamente il proprio modello ai nuovi rischi e alle nuove opportunità del mercato; se l’adattamento è particolarmente complesso, lo strumento è la CIGS.
La sentenza richiama il d.m. 15 aprile 2016, n. 95442, che individua due ipotesi di integrabilità: situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e situazioni temporanee di mercato. La transitorietà richiede che, al momento della domanda, sia prevedibile la ripresa della normale attività; la non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti.
Il Tribunale sottolinea che la cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e che la disciplina è pertanto di stretta interpretazione. Gli eventi idonei a giustificare l’ammissione possono consistere in fatti naturali o in fatti umani esterni che sfuggono al dominio di chi organizza i fattori di impresa: caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo. Il requisito della non imputabilità esige che i fatti causativi siano estranei non solo all’imprenditore ma anche ai soggetti con cui lo stesso ha concluso contratti, altrimenti l’istituto sarebbe piegato a finalità estranee e si tradurrebbe in una socializzazione del rischio d’impresa.
Su queste basi il Collegio ritiene che la necessità di eseguire opere prima di riavviare un cantiere fermo da tempo, circostanza nota alla ricorrente, non costituisca evento oggettivamente imprevedibile. Il fermo è successivo a una lunga procedura di acquisizione e di reimpiego dei lavoratori; la norma esige l’assoluta estraneità dell’evento rispetto alla sfera psichica dei soggetti interessati, sotto il profilo della prevedibilità e della responsabilità, con sostanziale riconduzione a situazioni di forza maggiore. La riconduzione al rischio di impresa resta anche ove i tempi di ripresa fossero stati imputabili alla dante causa.
Il TAR osserva infine che il subentro nelle lavorazioni è stato agevolato dall’accoglimento della domanda di CIGS per ristrutturazione aziendale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, per il periodo immediatamente successivo a quello richiesto per la CIGO. Detta concessione è irrilevante ai fini dei presupposti della CIGO, per la diversità dei requisiti, e anzi scarsamente compatibile con una situazione di imprevedibilità immediatamente precedente alla riorganizzazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.