Ritiro della cittadinanza e obbligo di motivazione sulle osservazioni ex art. 10-bis (TAR Marche n. 27 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ritiro del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, adottato a seguito di preavviso di rigetto, l’amministrazione è tenuta a dar conto in motivazione delle osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, allorché esse siano idonee a incidere sulla concreta portata del provvedimento finale. L’onere motivazionale non va inteso in senso formalistico e viene meno solo quando le osservazioni non avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento. Ove invece esse risultino rilevanti, la loro omissione integra difetto di motivazione e difetto di istruttoria e determina l’annullamento dell’atto. L’accertamento della continuità della residenza decennale richiesta dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 deve fondarsi su una valutazione complessiva della documentazione prodotta, non sulla sola risultanza anagrafica.

Il Fatto

Il ricorrente presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La cittadinanza veniva concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2020. In sede di controllo dei requisiti, il Comune di Macerata rappresentava una cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità, contestata dall’interessato quanto al periodo indicato e ricondotta agli eventi sismici che avevano reso inagibile l’abitazione.

Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Ministero dell’Interno adottava l’11 novembre 2021 il provvedimento di ritiro del decreto presidenziale, sul presupposto dell’assenza di osservazioni e del venir meno della continuità di residenza decennale. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Marche, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Le amministrazioni intimate non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo di ricorso. Dalla documentazione versata in giudizio, in particolare dalle buste paga del datore di lavoro, emerge che nel periodo di cancellazione anagrafica per irreperibilità il ricorrente ha continuato a lavorare e a risiedere sul territorio italiano. L’accertamento sulla continuità della residenza non può dunque esaurirsi nella sola risultanza del certificato storico.

Il profilo centrale attiene agli obblighi procedimentali. Il provvedimento impugnato ignora le osservazioni presentate in riscontro al preavviso di rigetto. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’onere di illustrare le ragioni per le quali non si è tenuto conto delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non va inteso in senso formalistico e viene meno quando quelle osservazioni non avrebbero potuto influenzare la concreta portata dell’atto finale (Cons. Stato, sez. II, n. 3683 del 2021).

Applicando il principio a contrario, il TAR ne deduce che, ove le osservazioni siano idonee a incidere sull’esito del procedimento — come nella specie — l’amministrazione deve indicare in motivazione le ragioni della loro mancata considerazione. L’omissione di tale valutazione vizia l’atto. Il provvedimento si limita ad affermare che il periodo di irreperibilità fa venir meno il requisito della residenza decennale, senza confrontarsi con le deduzioni del privato, che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento è annullato ai fini di un adeguato riesame, in contraddittorio, della posizione del ricorrente e in particolare della maturazione del requisito della continuità di residenza decennale, tenendo conto della documentazione prodotta. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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