Decadenza per abusiva sostituzione nel godimento della concessione demaniale marittima (C.G.A.R.S. n. 234 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione di un complesso aziendale insediato su area demaniale marittima, quando comporta la sostituzione di altri nel godimento della concessione senza la preventiva autorizzazione dell’ente concedente, integra la fattispecie di abusiva sostituzione prevista dall’art. 47, lett. e), cod. nav. e legittima la dichiarazione di decadenza. L’art. 46, comma 1, cod. nav. ha portata generale e impone al concessionario l’onere di attivarsi per ottenere l’assenso, a prescindere dalla tipologia negoziale o fattuale da cui deriva il fenomeno successorio. Se l’amministrazione non autorizza il subingresso dell’acquirente, l’art. 30 del regolamento per l’esecuzione del cod. nav. impone di applicare le disposizioni sulla decadenza. Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l’amministrazione valuti le memorie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, non estendendosi a tale fase le garanzie del preavviso di rigetto, riservate ai procedimenti a istanza di parte.
Il Fatto
Il concessionario di un’area demaniale marittima, su cui insisteva un bar con area asservita, cedeva nel 2008 l’azienda ivi insediata. Non ottenuto il corrispettivo, conveniva l’acquirente davanti al Tribunale civile per la risoluzione del contratto; l’acquirente, a sua volta, chiedeva all’amministrazione di subentrare nella concessione.
La Regione, all’esito degli accertamenti demandati alla Capitaneria di Porto, avviava il procedimento di decadenza e la dichiarava ai sensi dell’art. 47, lett. e), cod. nav., per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso. Il concessionario proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale. L’appellante sosteneva che le memorie difensive fossero state valutate senza spiegazione e senza audizione personale, in violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Il motivo è infondato: la comunicazione di avvio era stata inviata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e le osservazioni erano state esaminate e ritenute non ostative, avendo confermato la violazione contestata. La pretesa di una comunicazione esplicativa si attaglia piuttosto al preavviso di rigetto dell’art. 10-bis, che opera nei soli procedimenti a istanza di parte. Irrilevante è il refuso nell’oggetto del provvedimento, che non ne inficia la determinazione conclusiva.
Nel merito, la Corte ricostruisce il sistema del Codice della navigazione. L’art. 46, comma 1, cod. nav. disciplina il fenomeno derivativo del titolo concessorio con carattere generale; l’art. 45-bis riguarda l’affidamento della gestione senza successione nel titolo; l’art. 46, comma 2 regola la vendita o l’esecuzione forzata di opere e impianti, evocando il subentro dell’acquirente. La circostanza che quest’ultima norma preveda il subentro, e non una nuova concessione, presuppone la permanenza del rapporto in capo al concessionario, che resta esposto alle conseguenze delle vicende sul bene.
Decisivo è il richiamo all’art. 30 del regolamento per l’esecuzione del cod. nav.: se l’amministrazione non intende autorizzare il subingresso in caso di vendita, si applicano le disposizioni sulla decadenza. Nel caso concreto il contratto ha trasferito l’intera attività esercitata sul bene demaniale, con espressa previsione della voltura della concessione subordinata all’assenso delle autorità competenti. Si è quindi realizzata la sostituzione nel godimento, senza rituale istanza di subingresso, onere che grava sul concessionario e non sull’acquirente.
La Corte esclude poi che la sentenza del Tribunale civile di Messina n. 1902/2017 possa travolgere il provvedimento: essa è successiva e riguarda la sorte del contratto, non quella della concessione. Quanto alla disciplina delle attività commerciali, il motivo è inammissibile per mancata confutazione delle argomentazioni del TAR, secondo cui essa concerne la sola autorizzazione all’esercizio dell’attività e non il titolo concessorio.
I motivi terzo e quarto sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., perché ripropongono le censure di primo grado senza contestare l’iter argomentativo della sentenza. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.