La CILA non è atto amministrativo e il Comune non può annullarla (TAR Sicilia n. 4082 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La CILA non è un atto amministrativo, ma una comunicazione proveniente dal privato e destinata alla pubblica amministrazione, sicché il Comune non è titolare di alcun potere di annullamento nei suoi confronti. Il potere di controllo dell’Amministrazione, a fronte di una CILA, si esaurisce nella verifica che l’opera ricada effettivamente, e come dichiarato, nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, senza che possano assumere rilievo questioni estranee, quale il mancato rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un passo carraio. L’esercizio del pubblico potere in materia edilizio-urbanistica è orientato alla tutela di interessi pubblici e non di quelli dei singoli privati: il pregiudizio arrecato da un’opera su strada privata si colloca sul piano privatistico e va fatto valere davanti al giudice ordinario. A fronte di un’istanza del privata volta a ottenere un bene della vita, l’art. 2 della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile, ha chiesto nel 2008 al Comune l’autorizzazione all’apertura di un passo carraio su una strada che presenta una carreggiata più agevole rispetto all’unico accesso esistente. L’istanza è stata rigettata; il ricorso proposto davanti al TAR è stato dichiarato estinto per perenzione. Nelle more il privato ha realizzato una recinzione e una siepe, opere propedeutiche all’apertura, contestate in un giudizio possessorio definito con il rigetto della pretesa attorea.

Nel 2023 il ricorrente ha presentato una nuova istanza di passo carraio, ottenendo il parere favorevole della Polizia Locale ma nessun provvedimento finale. Ha poi regolarizzato, mediante una CILA postuma ex art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, le opere già eseguite, pagando la sanzione prevista. Il Comune, il giorno successivo, ha annullato la CILA richiamando pareri contrari riferiti in realtà alla pratica del passo carraio. Da qui il ricorso per l’annullamento e per l’accertamento del silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita il thema decidendum alle due domande proposte, escludendo rilievo alla questione pregiudiziale sulla natura pubblica o privata della strada. Ritiene ammissibile il cumulo delle domande, pur soggette a riti diversi, in forza dell’art. 32, comma 1, c.p.a., che impone l’applicazione del rito ordinario.

Quanto al silenzio, il TAR rileva che a fronte della precisa istanza del privato il procedimento non è stato concluso con un provvedimento finale. Il riferimento alla pratica del passo carraio contenuto nell’oggetto della nota impugnata è meramente apparente: il suo contenuto riguarda in via esclusiva la CILA, ossia un procedimento diverso. L’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso. La circostanza che la domanda sia già stata presentata in passato consente al più un atto meramente confermativo, ma non esime dall’obbligo di provvedere. Il Collegio accerta quindi l’indebito contegno e condanna il Comune a pronunciarsi entro trenta giorni, nominando Commissario ad acta il Segretario generale in caso di perdurante inerzia. Non è possibile in questa sede il giudizio di spettanza del bene della vita.

Sulla domanda di annullamento, il TAR distingue l’istanza di passo carraio dalla CILA riferita a opere in regime di edilizia libera. La CILA non è una richiesta di autorizzazione, ma una mera comunicazione che il T.U. Edilizia impone come onere a chi realizzi opere non bisognevoli di titolo edilizio. A fronte di essa il Comune non è titolare di alcun potere di annullamento, non essendo qualificabile la CILA come atto amministrativo. Richiamando la sentenza di questa Sezione n. 3327/2024, il Collegio esclude la configurabilità di un potere repressivo, inibitorio, conformativo o di autotutela.

Il potere comunale di controllo resta circoscritto all’accertamento che l’opera ricada effettivamente nell’edilizia libera, senza che possano trovare ingresso altre questioni, come il mancato rilascio dell’autorizzazione al passo carraio. L’esercizio del pubblico potere in materia edilizio-urbanistica deve essere orientato alla tutela di interessi pubblici e non di quelli vantati dai singoli: l’apertura di un cancello su strada privata, non autorizzata dai proprietari, esaurisce i suoi effetti sul piano privatistico, dovendo l’interesse leso essere portato davanti al giudice ordinario. Entrambe le domande sono pertanto accolte, con annullamento della nota impugnata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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